Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

03/03/2022 - Non imponibilità dei compensi percepiti da soggetti esteri

argomento: Giurisprudenza - DIRITTO TRIBUTARIO

Con la sentenza del 3 marzo 2022, n. 7108, la Corte di Cassazione si è espressa in merito al trattamento fiscale dei compensi erogati a società non residenti che svolgevano, nei confronti di una società italiana, attività di intermediazione in relazione a prestazioni professionali rese in Italia da persone fisiche parimenti residenti all’estero. In ispecie, rammentando che le disposizioni contenute nelle Convenzioni contro le doppie imposizioni devono ritenersi prevalenti rispetto a quelle di diritto interno, la Suprema Corte ha precisato che, ai sensi degli artt. 7 e 14 delle predette Convenzioni, i redditi di impresa prodotti dalle società estere e i redditi di lavoro autonomo prodotti dai singoli professionisti non sono imponibili in Italia, salvo il caso in cui le relative attività siano svolte mediante una stabile organizzazione (o base fissa) presente sul territorio dello Stato. Nel caso di specie, dunque, essendo pacifico che né le società né i singoli professionisti avessero svolto le rispettive attività per il tramite di una stabile organizzazione e in considerazione del fatto che le fatture emesse dalle società estere distinguevano analiticamente tra compensi per l’attività di intermediazione (c.d. agency fees) e compensi destinati ai professionisti, i giudici hanno concluso per l’illegittimità della pretesa avanzata dall’Ufficio, il quale – ritenendo che le società estere avessero svolto il ruolo di mere intermediarie, mentre le prestazioni erano state concretamente rese dai singoli professionisti – aveva contestato in relazione all’intero importo fatturato l’omessa applicazione da parte della società italiana delle ritenute previste, con aliquota pari al 30%, dall’art. 25, co. 2, d.P.R. n. 600/1973.

Il documento è reperibile al seguente link:

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20220303/snciv@s50@a2022@n07108@tO.clean.pdf