argomento: Giurisprudenza - DIRITTO TRIBUTARIO
Con la sentenza del 16 marzo 2022, n. 8623, la Corte di Cassazione ha statuito il principio di diritto secondo cui la sopravvenuta riduzione di oneri contributivi – nel caso di specie, intervenuta per il 60% in seguito alla definizione agevolata di cui all’art. 6, co. 4-bis, D.L. n. 185/2008 – determina, nel bilancio del contribuente, una parziale cancellazione di passività relative ad esercizi precedenti, cui corrisponde una sopravvenienza attiva fiscalmente rilevante ai sensi dell’art. 88, d.P.R. n. 917/1986.
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