Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

16/03/2022 - Il cessionario non può detrarre l’Iva erroneamente addebitata dal cedente in misura superiore al dovuto

argomento: Giurisprudenza - DIRITTO TRIBUTARIO

Con la sentenza del 16 marzo 2022, n. 8589, la Corte di Cassazione ha affermato che, nonostante la recente riforma dell’art. 6, co. 6, D.Lgs. n. 471/1997, ad opera dell’art. 1, comma 935, L. n. 205/2017, deve escludersi che, laddove l’Iva sia applicata dal cedente in misura maggiore rispetto al dovuto ed erroneamente assolta in tale misura dal cessionario, quest’ultimo possa esercitare il diritto alla detrazione anche con riguardo alla parte di imposta indebitamente applicata, poiché, ai sensi delle Direttive n. 77/388/CEE e 2006/112/CE, tale diritto è limitato alle sole imposte realmente dovute e non si estende all’imposta dovuta esclusivamente in quanto esposta in fattura. Pertanto, si deve ritenere che, con la riforma dell’art. 6, co. 6, D.Lgs. n. 471/1997 – che ora dispone: “… fermo restando il diritto del cessionario o committente alla detrazione ai sensi degli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l’anzidetto cessionario o committente è punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro” – il legislatore abbia inteso modificare, rendendolo più mite, il regime sanzionatorio applicabile ai casi di indebita detrazione dell’Iva, continuando però a riconoscere il diritto alla detrazione soltanto nei limiti delle disposizioni ivi richiamate.

Il documento è reperibile al seguente link:

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20220316/snciv@s50@a2022@n08589@tS.clean.pdf