argomento: Normativa -
DIRITTO COMMERCIALE
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 24 aprile 2017, n. 95, suppl. ord. n. 20, il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo», entrato in vigore in pari data.
L’art. 57 del Decreto, rubricato «Attrazione per gli investimenti», ha apportato alcune modifiche alla disciplina delle start-up innovative, intervenendo sul dettato degli artt. 26 e 28 del D.L. n. 179/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 221/2012.
In particolare, alcune deroghe in precedenza previste per le start-up innovative sono ora applicabili alle PMI costituite in forma di s.r.l., che possono ora, ai sensi dell’art. 26:
- creare «categorie di quote fornite di diritti diversi», individuandone il contenuto anche in deroga alle disposizioni dell’art. 2468, 2° e 3° co., c.c. (così l’art. 26, 2° co.), nonché non attribuire a determinate categorie di quote diritti di voto oppure assegnarli in misura non proporzionale alla partecipazione o limitarli a specifici argomenti o, ancora, subordinarli al verificarsi di condizioni non solamente potestative (art. 26, 3° co.);
- offrire le quote di partecipazione al pubblico, anche mediante portali per la raccolta di capitali di cui all’art. 30 del Decreto, derogando all’art. 2468, 1° co., c.c. (art. 26, 5° co.);
- disapplicare il divieto di operazioni sulle proprie partecipazioni di cui all’art. 2474 c.c., qualora ciò avvenga in attuazione di piani di incentivazione «che prevedano l’assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori o componenti dell’organo amministrativo, prestatori di opera e servizi anche professionali» (art. 26, 6° co.).