La regolamentazione omogenea della crisi d’impresa, Intesa come crisi di occupazione, viene analizzata attraverso la riforma delle procedure concorsuali, mediante esame delle direttive comunitarie succedutesi nel tempo ed applicazione interna delle stesse, con riferimento alle vicende traslative dell’azienda, o del singolo ramo, temporanee o definitive.
The circulatory developments of the company in procedures of crisis and insolvency proceedings The uniform regimentation of the companies crisis, understood as recession of employment, is analyzed by the reform of the insolvency procedures. This by means of the exams of Community Directives, monitored during time and the internal application of the same, with reference to the transferring events of the company or every single branch, temporary or permanent.
Sommario
1. Premesse. – 2. Regolamentazione omogenea della crisi ed ambito comunitario. –3. La novellata disciplina del trasferimento di azienda. – 3.1. La disciplina pregressa. – 3.2. La disciplina comunitaria. – 3.2.1. La direttiva n. 77/187. – 3.2.2. Le direttive n. 98/50 e n. 2001/23. – 4. La disciplina interna. – 4.1. L’art. 47 della legge 23 dicembre 1990, n. 428. – 4.2. Il d.lgs. 2 febbraio 2001, n.18: la fattispecie e la nozione di ramo. – 4.3. Il d.lgs. 10 febbraio 2003, n. 276 – 4.4. L’affitto di azienda rapporto giuridico pendente. – 5. L’affitto endoconcorsuale – 6. Vendita e conferimento dell’azienda nel fallimento. – 7. L’art. 19 quater della legge n. 166 del 2009. – 8. L’art. 46 bis della legge 7 agosto 2012, n.134. – 9. Conclusioni.
1. Premesse
La indiscussa esigenza di attuazione di una riforma organica del sistema delle procedure concorsuali ha imposto una globale rivisitazione, per un necessario adattamento ai mutati scenari economici e finanziari dell’epoca attuale, cui gli strumenti pensati, prima della metà del secolo scorso, sono risultati, ormai, inadeguati.
Il diritto fallimentare e, più in particolare, l’analisi delle problematiche giuridiche correlate con la crisi e, quando questa è divenuta irreversibile, con l’insolvenza, ha imposto la costruzione di un sistema maggiormente idoneo e rispondente alle esigenze, non solo, di tutela dei crediti, ma anche, e soprattutto, di conservazione di quegli elementi dell’impresa che si ritiene ormai indispensabile preservare, piuttosto che dissolvere o liquidare.
Il legislatore, conseguentemente, con un evidente scopo acceleratorio ha, in qualche modo, inteso dare una risposta, nell’intento di modificare l’attuale assetto normativo e far sì che le procedure concorsuali non fossero più finalizzate alla estinzione dell’impresa quanto, piuttosto, ad assicurarne la conservazione, quale eventuale strumento per la tutela dei posti di lavoro, attraverso il fenomeno circolatorio dell’azienda.
L’obiettivo del risanamento o, comunque, conservazione dell’impresa è stato perseguito attraverso il tempestivo avvio della fase di ristrutturazione del debito per l’accesso ad uno degli istituti di composizione della crisi, ovvero la predisposizione di proposte concordatarie con continuità aziendale.
La stessa liquidazione concorsuale, sebbene diretta al soddisfacimento dei creditori, che raggiunge attraverso l’espropriazione di tutti i beni del soggetto interessato, ha individuato il suo momento centrale nella fase di realizzazione dell’attivo che, però, non è stata poi considerata fine a sé stessa, ma concepita in modo di consentire la conservazione, ove possibile, anche parziale, delle componenti attive [continua..]