Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

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Validità ed efficacia del recesso parziale da società a responsabilità limitata (di Edoardo Augusto Bononi. Avvocato in Milano.)


Il Tribunale di Torino ha espressamente affermato la validità e l’efficacia del recesso parziale da società a responsabilità limitata, salvo il caso di incompatibilità con altre disposizioni statutarie. L’Autore analizza la sentenza del Tribunale di Torino, soffermandosi sugli argomenti volti a confutare la tesi contraria.

Validity and effectiveness of partial withdrawal in limited liability companies

The Tribunal of Turin expressly stated the validity and effectiveness of partial withdrawal from limited liability companies, save for incompatibility with other provisions contained in the by-laws. The Author reviews the resolution of the Tribunal of Turin, focusing on the arguments used to refute the opposite standpoint.

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1. Il caso I temi affrontati nella sentenza oggetto del presente commento sono molteplici, alcuni puramente processuali. Tralasciando questi ultimi, ci si soffermerà, in particolare, sull’affermazione, da parte del Tribunale di Torino, della legittimità del recesso parziale nella società a responsabilità limitata. Tale riconoscimento non è di poco conto e si inserisce in un dibattito, fino a questo momento per lo più dottrinale, sulla validità, o meno, del recesso parziale nella società a responsabilità limitata. Nel caso concreto, sinteticamente, Tizio aveva esercitato il recesso dalla Alfa s.r.l. dopo che, tra l’altro, a seguito del trasferimento del ramo operativo d’a­zienda alla Beta s.r.l., la stessa aveva cambiato il proprio oggetto sociale adottandone uno da holding c.d. pura. In questo contesto, il recesso era stato esercitato solo per una parte della quota posseduta da Tizio. Nonostante la comunicazione di recesso, Tizio, che era anche dipendente della Alfa s.r.l., è rimasto socio della società senza sollecitare la liquidazione della quota per la quale aveva esercitato il recesso fino al licenziamento comunicatogli diversi anni dopo dalla Beta s.r.l., dopo la fusione di quest’ultima con Alfa s.r.l. Solo in questo momento ha deciso di agire in giudizio per chiedere, in particolare, che gli venisse liquidato il valore della quota per la quale aveva esercitato il recesso. Costituitasi tempestivamente in giudizio, con precipuo riferimento al tema del recesso, Beta s.r.l. ha eccepito che tale recesso doveva essere considerato inefficace: in primo luogo, per mancanza dei requisiti richiesti dall’articolo 2473 c.c. per l’esercizio del recesso e, in secondo luogo, per l’inammissibilità del recesso parziale nella società a responsabilità limitata. 2. Le questioni giuridiche La decisione in esame ha il merito di aver confutato alcuni degli argomenti tradizionalmente utilizzati dalla dottrina, maggioritaria, che si è schierata contro l’ammissibilità del recesso parziale nella società a responsabilità limitata: l’assenza di una norma specifica che consenta il recesso parziale e l’in­di­vi­sibilità della quota di s.r.l. Il Tribunale prende atto dell’innegabile fatto che non esiste una norma che espressamente consenta il recesso parziale nella s.r.l. Allo stesso modo, riconosce che ci sono almeno due casi in cui il recesso parziale è espressamente vietato: nell’art. 2532 c.c., in materia di società cooperative, e nell’art. 2497 quater, lett. b), c.c., in tema di direzione e coordinamento di società. Tuttavia, viene osservato che, nel primo caso, il divieto ha lo scopo preciso di neutralizzare il rinvio operato dall’art. 2519 c.c. alla disciplina delle s.p.a., dove il recesso [continua..]

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