Muovendo da una illustrazione del sistema legislativo italiano in materia di servizi pubblici locali, in particolare del servizio idrico, anche a seguito del referendum che ha respinto la privatizzazione del settore, il saggio arriva ad esaminare la trasformazione delle imprese private in aziende speciali.
1. Introduzione Non è certamente facile orientarsi nella materia dei servizi pubblici locali: i frequenti interventi del legislatore hanno dato vita, soprattutto nel corso degli ultimi vent’anni, a un quadro normativo frastagliato e piuttosto complesso. Ciononostante, è possibile cogliere un tratto unificante di tali scelte legislative: l’apertura del mercato dei servizi alla gestione privata e alla concorrenza, a cui si è accompagnato un progressivo declino della gestione pubblica e, con essa, di tutti gli istituti giuridici a cui gli enti locali facevano ricorso per amministrare in modo diretto, tra gli altri, la fornitura del servizio idrico, la raccolta dei rifiuti e la gestione del trasporto urbano. Quel pensiero unico che ha pervaso l’economia, quasi ispirato dal mantra del privato è bello, si è ripercosso[1], in altre parole, anche su un appiattimento delle forme gestionali: le società per azioni hanno sostituito iure imperio le aziende municipalizzate e si sono imposte come modello prevalente – se non unico – nelle gestioni. Del resto, le condizioni normative perché tale trasformazione potesse verificarsi sono state ben definite dal legislatore, il quale ha indicato l’iter giuridico per passare da un soggetto di diritto pubblico ad uno di diritto privato, omettendo però di descrivere l’operazione contraria (dal soggetto privato a quello pubblico). Una vera e propria lacuna normativa, quindi, di cui per molto tempo non ci si è curati: soltanto dopo l’abrogazione dell’articolo 23 bis del cd. Decreto Ronchi, accompagnata da una (seppur isolata) manifestazione di volontà politica di ritorno alla gestione pubblica (e partecipata) del servizio idrico, il problema si è posto in tutti i suoi aspetti contraddittori: una società per azioni può essere trasformata in una azienda speciale? Per rispondere a questo interrogativo, prima di esaminare la soluzione adottata dalla Città di Napoli per trasformare la società per azioni che gestiva il servizio idrico dal 1995 in un’azienda speciale, vale la pena di soffermarsi su alcune premesse, necessarie per comprendere la legittimità dell’operazione condotta. Preliminarmente, pertanto, illustrerò la disciplina vigente in materia di servizio idrico prima e dopo il referendum abrogativo dell’art. 23 bis del Decreto Ronchi svoltosi nel 2011, al fine di chiarire la compatibilità della gestione mediante soggetti di diritto pubblico con l’attuale quadro normativo; successivamente, tratterò il caso napoletano, intrecciandone le vicende con la descrizione dell’azienda speciale per arrivare, infine, ad analizzare la tecnica giuridica impiegata per la sua creazione, ossia la trasformazione eterogena disciplinata all’art. 2500 septies del codice [continua..]