Il 19 maggio 2017 si è tenuto a Torino, presso l’Aula Magna del Palazzo di Giustizia, un convegno relativo alla discrezionalità amministrativa e i limiti del sindacato giurisdizionale.
Alcuni relatori (il prof. Enrico Grosso, Professore ordinario di Diritto costituzionale presso l’Università degli Studi di Torino, il dott. Vincenzo Salamone, Presidente del TAR Calabria, la dott.ssa Cinthia Pinotti, Presidente della Corte dei Conti della Regione Piemonte, il dott. Giovanni Pescatore, Giudice del TAR Piemonte, e il dott. Corrado Croci, Giudice del Tribunale di Torino) hanno elaborato le relazioni che di seguito vengono pubblicate
1. Premessa Il tema della discrezionalità amministrativa è vasto e complesso, e può essere affrontato (anzi, è stato ripetutamente affrontato) sotto molteplici angoli visuali. Dal punto di vista dello studioso di diritto costituzionale, l’aspetto più interessante è senza dubbio quello che coinvolge l’assetto e la distribuzione del potere nel quadro della forma di governo e la sua diretta incidenza sui rapporti tra le fonti del diritto. È di immediata evidenza, infatti, come la discrezionalità amministrativa impatti – da un lato – sul sistema delle fonti, dei rapporti tra norme e di quelli tra norme e atti amministrativi, ma anche – dall’altro lato – su ciò che costituisce lo “specchio” del sistema delle fonti in termini di organizzazione costituzionale, ossia sui rapporti tra gli organi costituzionali e in definitiva sugli equilibri della forma di governo. È chiaro dunque che la discrezionalità amministrativa ha a che fare con il potere. Qui non ci occuperemo del “potere” nel senso più immediatamente consono agli studi di diritto amministrativo, che prestano attenzione in primo luogo agli aspetti patologici nell’esercizio del potere dell’amministrazione raggruppati sotto le diverse categorie del c.d. “eccesso di potere”. La strada qui seguita sarà un’altra. Il “potere” verrà assunto come uno dei tratti distintivi, e problematici, della sovranità, e allo stesso modo (ancorché non sempre nello stesso senso) come uno dei tratti distintivi, e problematici, della democrazia. La tesi, qui anticipata in sintesi, è che parlare di discrezionalità amministrativa significa oggi parlare di governo concreto dei conflitti politico-sociali in società pluralistiche complesse. 2. La questione del potere pubblico nell’età delle Rivoluzioni Il potere ha sempre costituito il grande problema, se vogliamo addirittura il grande equivoco, del costituzionalismo moderno. Quella fortunata teoria giuspolitica, che tanta influenza ha avuto sulle trasformazioni costituzionali degli ultimi tre secoli, si sviluppa come noto – dapprima nell’Inghilterra del Seicento, poi nelle colonie inglesi d’Oltre Atlantico nella seconda metà del Settecento, e infine, da ultimo e in forma più ambigua, nella Francia rivoluzionaria dell’Ottantanove – sotto il segno dell’ambivalenza. Da un lato è teoria della costituzione del potere: le Costituzioni hanno il compito di istituire il potere sovrano dello Stato, laddove proprio l’assenza di tale potere è fonte di infiniti guai e sofferenze per la società, in quanto – come teorizzato dai principali filosofi politici del tempo – la società, senza Stato, è soltanto un [continua..]