<p>Il giudizio civile di Cassazione di Ricci Albergotti Gian Franco</p>
Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

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Tipi societari, categorie, 'varianti' e la rilevanza delle dimensioni dell'impresa...


Con riferimento ai tipi societari (o alle categorie degli stessi o alle varianti al loro interno) può assumere particolare rilievo la dimensione dell’impresa sia quale elemento tipizzante, sia ai fini della disciplina. Un significativo esempio è fornito dal bilancio in forma abbreviata e da quello, recentemente introdotto, delle micro – imprese.

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1. Premessa La nuova direttiva comunitaria in tema di bilancio (n. 34/2013), recepita recentemente nell’ordinamento italiano, riprendendo e ampliando le regole già previste nell’originaria quarta direttiva, introduce un’articolata disciplina del bilancio in forma abbreviata, prevedendo ben quattro “fasce” di società, in funzione delle dimensioni dell’impresa, con semplificazioni sempre più accentuate. L’esame di essa e della sua attuazione nell’ordinamento italiano può offrire l’occasione per qualche spunto dedicato alla rilevanza delle dimensioni del­l’impresa nell’ambito della disciplina dei tipi, delle “varianti”, delle categorie di società. Nella prima parte del lavoro cercherò di delineare un breve panorama storico dell’evoluzione dell’istituto del bilancio in forma abbreviata; la seconda conterrà l’illustrazione di alcuni profili concernenti il tema generale; concluderà la trattazione una riflessione ancora sul bilancio semplificato. I. IL BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA 2. La IV Direttiva comunitaria La IV Direttiva Comunitaria distingue tre fasce di società di capitali: la disciplina dei conti annuali trova obbligatoria integrale applicazione con riferimento alle sole società appartenenti alla terza fascia, cioè quelle aventi una dimensione superiore ad una certa soglia. Per le altre società di capitali (cioè per le imprese “piccole” e “medie”) gli Stati membri possono introdurre “semplificazioni” fino a un certo massimo. Sotto questo profilo hanno una possibilità di scelta piuttosto estesa, dal momento che hanno la facoltà di fissare la soglia delle società “piccole” e “medie” al di sotto di quella stabilita dal legislatore comunitario, di introdurre semplificazioni esclusivamente all’interno della disciplina di alcuni tipi di società di capitali, di prevedere solo determinate semplificazioni. La disciplina comunitaria è il frutto di un’evoluzione piuttosto complessa. Dall’esame della disciplina dei conti annuali delle società di capitali di minori dimensioni contenuta nei vari progetti risultano le scelte di fondo che saranno accolte nella Direttiva, con una peculiarità di rilievo, consistente nella differenza di trattamento tra la società per azioni e la società a responsabilità limitata (differenza destinata a venir meno nel testo della Direttiva). Come si è osservato, la IV Direttiva distingue tre fasce di società di capitali. Le fattispecie “società di capitali di piccole dimensioni” e “società di capitali di medie dimensioni” sono costruite dal legislatore comunitario mediante l’uso di parametri rigidi e di carattere quantitativo, che [continua..]

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