<p>Il giudizio civile di Cassazione di Ricci Albergotti Gian Franco</p>
Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

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Subfornitura internazionale (di Anna Rosa Adiutori)


Mentre nell’ordinamento italiano, la subfornitura industriale è stata disciplinata con la l. 18 giugno 1998 n. 192, a livello internazionale non è possibile individuare anche solo una definizione di tale contratto né rinvenire una specifica disciplina.

Pertanto, la subfornitura viene esaminata alla luce di tre diverse fonti del diritto dei contratti internazionali ossia la Convenzione di Roma del 1980, ora sostituita dal Regolamento (CE) n. 593/2008 (cd. Regolamento Roma I), la Convenzione dell’Aja del 1955 sulla legge applicabile alle vendite internazionali di beni mobili corporali e la Convenzione di Vienna dell’11 aprile 1980 sulla vendita internazionale di merci

1. Introduzione         Il contratto internazionale, per la sua intrinseca peculiarità, si è sempre posto, tradizionalmente, sul piano dei rapporti fra imprenditori. L’intensificarsi degli scambi internazionali, tuttavia, in particolare attraverso lo strumento del commercio elettronico[1], e la globalizzazione dell’economia hanno comportato, specie negli anni più recenti, il coinvolgimento non soltanto delle grandi imprese, tradizionali protagoniste del mercato internazionale, ma anche di imprese medie e piccole oltrechè di consumatori. In altri termini, sebbene la caratteristica fondamentale del palcoscenico economico internazionale e globale si rinvenga nella presenza, quali attori principali, delle big corporations, non si può non osservare, - si tratta, infatti di dato di esperienza comune – che altri attori  si stanno affacciando sullo stesso mercato, quali consumatori e imprenditori medio-piccoli. Si tratta, invero, di fenomeno alquanto recente, ma inarrestabile che pone, ovviamente, problemi giuridici nuovi a livello internazionale, dei quali testimonianza sono sia la Convenzione n. 80/934/CEE sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali del 19 giugno 1980 (Convenzione di Roma),  sia il Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (noto come Regolamento Roma I), che ha sostituito la Convenzione di Roma, trasformandola in uno strumento comunitario. In una prospettiva storica, infatti, si può evidenziare come mentre negli artt. 5 e 6 della Convenzione di Roma era contenuta una specifica disciplina rispettivamente per i contratti conclusi dai consumatori e per i contratti individuali di lavoro, nel Regolamento di Roma I alla detta disciplina si aggiunge quella dei contratti di distribuzione (art. 4, parag. 1, lett. f), di franchising (art. 4, parag. 1, lett. e), di assicurazione (art. 7) e di trasporto di persone (art. 5, parag. 2), contratti tutti sottoposti a criteri di collegamento diversi da quello generale, motivati, sebbene in misura diversa e non esclusiva, dall’esigenza di tutela del contraente debole[2]. La coerente conseguenza è che tradizionalmente, in campo internazionale, non si è posto un problema di disparità di posizioni tra le parti del contratto con la correlata esigenza di tutela del contraente debole, terreno, invece, di elezione della disciplina dei contratti con i consumatori e, in generale, dei contratti stipulati con un contraente debole, diverso dal consumatore o dal risparmiatore[3]. Questo rende ragione della rilevanza del problema della subfornitura a livello internazionale, anche alla luce della specifica disciplina italiana in materia, contenuta nella l. 18 giugno 1998 n. 192, disciplina di protezione, in senso generale, del contraente debole [continua..]

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