Il saggio ha ad oggetto il provvedimento in materia di corruzione nella prospettiva d i trarne un primo bilancio, alla luce degli obiettivi perseguiti dal d. lgs. 231/2001 ossia, da un lato, di prevenire e, dall’altro di sanzionare più severamente i comportamenti attraverso i quali gli atti corruttivi vengono posti in essere.
La nuova legge sulla corruzione ha come obiettivo quello di prevenire, da un lato, e sanzionare in modo più incisivo, dall’altro, i comportamenti attraverso i quali si realizza l’atto corruttivo. Il sistema dei controlli è stato quindi rafforzato, sia direttamente che indirettamente, ecco quindi che la prevenzione ed i controlli previsti dal d.lgs. n. 231/2001 ricevono nuovo impulso da questo intervento del legislatore. Tuttavia, il d.lgs. n. 231/2001 ha un’applicazione facoltativa ed una gestione che comporta costi rilevanti per i continui aggiornamenti necessari sia al modello di organizzazione e gestione che all’organismo di vigilanza, ampliare ulteriormente i compiti di quest’ultimo rende più alto il rischio che gli enti, motivando la decisione come risparmio di spesa, non applichino questo sistema di prevenzione non solo della corruzione, gestendo l’attività con una carente professionalità. Parole chiave: corruzione – d.lgs. n. 231/2001 – organismo di vigilanza – modello di organizzazione e gestione – falso in bilancio. Quando l’Italia con il d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 ha dato attuazione alla legge delega 29 settembre 2000, n. 300 (art. 11)[1], introducendo la responsabilità amministrativa degli enti nella lotta alla corruzione[2], grandi erano le aspettative sull’efficacia di un nuovo sistema di prevenzione della corruzione da attuarsi attraverso un apparato di controllo da affiancare a quelli interni ed esterni già esistenti, poi modificati nel tempo dal legislatore con altri provvedimenti, alcuni dei quali approvati in tempi rapidi[3]. Il legislatore italiano, pur ispirandosi all’esperienza statunitense, ha previsto qualche cosa di diverso con il modello di organizzazione come scriminante della responsabilità. Infatti mentre nel sistema statunitense il compliance program comporta semplicemente una mitigazione della pena, la legge italiana prevede, se si rispettano le condizioni che esamineremo, la esclusione della responsabilità dell’ente. Molti degli altri Paesi europei che hanno ratificato la convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri non hanno sistemi paragonabili a quello statunitense[4] o a quello italiano, e, se si eccettua l’ipotesi abbastanza marginale individuata dalla disciplina tedesca[5], nella maggior parte dei casi si adottano i rimedi già previsti dal diritto penale nazionale. Gli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 231/2001 individuano ipotesi di esclusione della responsabilità dell’ente per i reati commessi dai soggetti indicati nell’art. 5. Si tratta della: a) predisposizione e attuazione, prima della commissione del fatto, di modelli di organizzazione e gestione dell’organo idonei a prevenire la commissione dei reati [specifici protocolli di formazione ed attuazione delle decisioni [continua..]