L’Autore prende in esame la recente disciplina della s.r.l. con capitale inferiore a 10.000,00 euro contenuta nell’art. 2463 c.c. quarto e quinto comma, introdotti nel 2013, con particolare attenzione ai profili di qualificazione, alle particolarità della disciplina e ai passaggi tra i vari “sottotipi” di società a responsabilità limitata.
1. L’evoluzione normativa: forme e ragioni dell’introduzione dei commi quarto e quinto dell’art. 2463 c.c. Il quarto ed il quinto comma dell’art. 2463 c.c. sono stati introdotti dalla l. n. 99 del 9 agosto 2013 mediante l’aggiunta all’art. 9 del d.l. n. 76 del 28 giugno 2013 del comma 15-ter. In precedenza, lo stesso d.l. n. 76/2013, all’art. 9 comma 13, aveva sostituito l’intero art. 2463 bis c.c., così profondamente modificando la disciplina della società a responsabilità limitata semplificata, ed aveva soppresso, con l’art. 9 comma 14, la disciplina della società a responsabilità limitata a capitale ridotto, introdotta dall’art. 44 del d.l. 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni, dalla l. 7 agosto 2012 n. 134. Dunque, dopo l’entrata in vigore del d.l. n. 76/2013, si era determinata una situazione per cui, da un lato, la s.r.l.s. era stata riformata – tra l’altro prevedendo partecipazione di soci persone fisiche senza limiti anagrafici; ammontare del capitale sociale compreso tra 1 e 9.999 euro; amministratori anche estranei -, e, dall’altro, la s.r.l.c.r. era stata soppressa. Le ragioni della soppressione sono da rinvenire proprio nella circostanza che la s.r.l.c.r. era stata introdotta in origine per generalizzare alle persone fisiche la possibilità di fruire della limitazione di responsabilità senza sopportare il peso dell’iniziale capitalizzazione della società, sicché, venuti meno alcuni dei limiti propri dell’originaria versione della s.r.l.s. – età dei soci, cariche amministrative solo ai soci – la previsione della stessa s.r.l.c.r. era divenuta sostanzialmente inutile. A seguito di tale abrogazione, tuttavia, a fianco dei tradizionali tipi di società di capitali, rimaneva previsto soltanto un sotto-tipo, la s.r.l.s., i cui caratteri qualificanti (soci solo persone fisiche; modello standard di atto costitutivo e statuto; agevolazioni in sede di costituzione) però ne restringono considerevolmente il campo applicativo. Si deve dunque ritenere che i commi quarto e quinto dell’art. 2463 c.c. sono stati introdotti proprio per generalizzare in modo definitivo ed assoluto la fruibilità della responsabilità limitata per l’esercizio dell’impresa commerciale senza vincolo quantitativo di capitalizzazione iniziale, equiparandola nell’estensione soggettiva a quella di ogni altra società commerciale, e, nella disciplina, a quella del tipo sociale-base, cioè la s.r.l. Il risultato è stato ottenuto, appunto, prevedendo che la s.r.l. possa essere costituita con capitale inferiore a 10.000 euro e con il minimo di un euro. 2. Disciplina generale della s.r.l. con capitale inferiore a 10.000 euro. La s.r.l. a capitale inferiore a 10.000 euro come sottotipo di s.r.l.? I commi [continua..]