- Relazione presentata al IX Convegno annuale dell’Associazione Italiana dei Professori Universitari di Diritto Commerciale “Orizzonti del Diritto Commerciale” in tema di “Problemi attuali della proprietà nel diritto commerciale” – Roma, 23-24 febbraio 2018. -
Il legislatore ha recentemente consentito alle s.r.l. P.M.I. di offrire al pubblico le proprie partecipazioni in particolare tramite il crowdfunding e di emettere partecipazioni prive del diritto di voto. Il presente contributo esamina tale disciplina anche alla luce delle norme applicabili alle s.p.a. aperte ovvero quotate.
The limited liability company shareholder with no right to vote. The legislator has recently enabled S.M.E. limited liability companies to offer their own equity participations to the public, in particular by means of crowdfunding, and to issue equity participations with no right to vote. The paper will examine the applicable discipline in the light of the legal rules established for the share-based companies and for the listed share-based companies, in case of widely publicly traded companies and listed companies.
1. Premessa
Il d.l. 24 aprile 2017, n. 50, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 aprile 2017, n. 95 e contenente misure urgenti per lo sviluppo, al primo comma dell’art. 57, denominato “Attrazione per gli investimenti”, dispone: «all’articolo 26, commi 2, 5 e 6, del decreto – legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: “start – up innovative” e “start – up innovativa”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalla seguente: “PMI”».
La norma è stata convertita senza modificazioni dalla legge del 21 giugno 2017, n. 96 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 23 giugno 2017, n. 144).
I tre commi richiamati, relativi alle deroghe al diritto societario previste per le s.r.l. start up innovative, a seguito di tale intervento, hanno oggi il seguente contenuto:
– comma 2: «l’atto costitutivo della P.M.I. costituita in forma di s.r.l. può creare categorie di quote fornite di diritti diversi e, nei limiti imposti dalla legge, può liberamente determinare il contenuto delle varie categorie anche in deroga a quanto previsto dall’art. 2468, commi secondo e terzo, del codice civile»;
– comma 5: «in deroga a quanto previsto dall’art. 2468, comma primo, del codice civile, le quote di partecipazione in P.M.I. costituite in forma di s.r.l. possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso i portali per la raccolta di capitali di cui all’art. 30 del presente decreto [decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179], nei limiti previsti dalle leggi speciali»;
– comma 6: «nelle P.M.I. costituite in forma di s.r.l., il divieto di operazioni sulle proprie partecipazioni stabilito dall’art. 2474 del codice civile non trova applicazione qualora l’operazione sia compiuta in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l’assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori o componenti dell’organo amministrativo, prestatori di opera e servizi anche professionali».
Come si evince dalle disposizioni ora riprodotte, le nuove regole concernono le s.r.l. qualificabili come P.M.I. e quindi con un numero di dipendenti inferiore a 250 ed un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro o, alternativamente, un totale di bilancio non superiore a 43 milioni di euro. Come è facile constatare, si tratta del maggior numero delle s.r.l. Queste ultime possono quindi emettere categorie di quote fornite di diritti diversi, offrirle al pubblico anche attraverso la tecnica del crowdfunding [1], acquistare proprie partecipazioni nell’ottica della formulazione di piani di incentivazione [2].
Con radicale modificazione dei connotati tipologici la s.r.l., o quasi tutte le s.r.l., [continua..]