L’Autore esamina la disciplina dell’amministrazione delle società a capitale pubblico per la gestione dei servizi pubblici locali, dopo le novità introdotte legislative intodotte dal D.L. 95/2012 in tema di contenimento della spesa pubblica, così come dal D. Lgs. 39/2013 in tema di incompatibilità degli incarichi e nonché dalla Legge di stabilità per il 2014.
1 - Introduzione. Norme societarie e norme di diritto speciale: una difficile conciliazione I nuovi limiti alla nomina e composizione degli organi amministrativi delle società di capitali a partecipazione pubblica introdotti dal d.l. n. 95/2012 (noto come “spending review”) e dal D.Lgs. 39/2013 (cosiddetto “anticorruzione”) in materia di incompatibilità e inconferibilità di incarichi, hanno complicato ulteriormente il già poco chiaro e spesso contradditorio quadro normativo della materia, comportando l’insorgere di problemi operativi delicatissimi per coloro che devono confrontarsi giornalmente con l’amministrazione delle società di gestione dei servizi pubblici locali, facendosi carico delle responsabilità che ne derivano. La rilevanza della problematiche sopra riferite imporrebbe l’emanazione di una regolamentazione il più possibile chiara e precisa. Per contro, la disciplina della materia è il frutto di una congerie di disposizioni ispirate a finalità tra loro diverse e non sempre facilmente conciliabili (garantire l’efficienza e la qualità dei servizi, evitare effetti distorsivi della concorrenza sui mercati, moralizzare la gestione sottraendola alle logiche della politica, evitare gli sprechi e contenere la spesa pubblica, etc.). Si tratta inoltre di disposizioni in molti casi lacunose, di non felice formulazione e spesso emanate sull’onda dell’urgenza e inserite in “leggi contenitore” volte a disciplinare le materie più disparate, e purtroppo nella maggior parte dei casi disancorate dalle logiche che devono necessariamente presiedere alla gestione delle società di capitali. Ed invero, sebbene l’impiego, da parte degli enti pubblici, delle società di capitali per la gestione dei servizi pubblici di rilevanza economica o per lo svolgimento di attività strumentali alla gestione di tali servizi costituisca una prassi consolidata in ambito comunitario ed internazionale, che risponde ad esigenze da lungo tempo recepite anche dal nostro ordinamento, la materia continua ad essere una delle più complesse ed inestricabili del nostro sistema giuridico, e sconta gli effetti di un tormentato processo di produzione legislativa, caratterizzato dal continuo sovrapporsi di norme tra loro contraddittorie, influenzate dall’avvicendarsi di opposti indirizzi di politica legislativa. Invero, è ormai trascorso quasi un trentennio dall’emanazione della L. 142/1990, che introdusse la possibilità, per i comuni e le province, di gestire i servizi pubblici mediante l’impiego di società per azioni costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio. Tuttavia l’intervento dal legislatore in questo settore risulta ancora condizionato da quella forma di strabismo che ha influenzato l’evoluzione della normativa in [continua..]