* Seppur il lavoro sia frutto di una riflessione e analisi comune agli autori, ai fini scientifici si indica che il Prof. Mario Paccoia è autore dei paragrafi 1, 4, 5 e 6 e il Prof. Dario Scarpa dei paragrafi 2 e 3.
La trattazione della società tra avvocati deve essere rivista nell’ottica della evoluzione costante della disciplina generale e di settore e della relative giurisprudenza, avendo particolare attenzione agli elementi dell’oggetto, del capitale e dei conferimenti in STA. Difatti, lo studio di tali elementi conduce alla piena comprensione delle dinamiche e dei rapporti interni alla compagine societaria.
The society of lawyers between regulatory evolution and concrete practice The discussion of the company among lawyers must be reviewed with a view to the constant evolution of the general and sectoral regulations and the relative jurisprudence, paying particular attention to the elements of the object, capital and contributions in STA. Indeed, the study of these elements leads to a full understanding of the dynamics and relationships within the corporate structure
1. Oggetto della STP ed imputazione attività
Per un puntuale inquadramento della Società tra Avvocati (STA) è senza dubbio necessario esaminare l’evoluzione normativa della disciplina dettata in generale per le società, evidenziando le principali tappe legislative della tipologia che si conclude, allo stato, nella individuazione della società in esame in una specie del più ampio genere delle Società tra Professionisti (STP), posto che l’attività forense è incontrovertibilmente un’attività professionale.
L’elemento della professionalità, che probabilmente ha creato maggiore perplessità, parrebbe essere pertanto quello che maggiormente avvicina le libere professioni alle attività di impresa [1] mentre invece, sotto il profilo della organizzazione, non si dovrebbe ravvisare alcuna distinzione ad esempio tra gli studi legali internazionali di grandi dimensioni ed altre attività imprenditoriali di prestazioni di servizi.
Infine, non può dubitarsi che il professionista si conformi al requisito della economicità dell’attività, atteso che, al pari di qualsiasi imprenditore commerciale, non solo intenda pareggiare costi e ricavi, ma anche conseguire un utile, e ciò a fortiori ove si consideri che il fine di lucro non è neanche indispensabile per l’imprenditore.
L’indagine [2] sull’oggetto sociale della STP e su suoi eventuali vincoli deve iniziare dalla constatazione della specialità [3] di tale fattispecie la quale produce effetti sia sulla composizione della compagine sociale sia sulla connotazione tipicamente professionale del suo oggetto.
A tal proposito, pur assumendo importanza centrale per l’interpretazione dell’art. 10, comma 4, lett. a), l’obbligo per la società tra professionisti di prevedere nell’atto costitutivo “l’esercizio in via esclusiva dell’attività professionale da parte dei soci”, dovrà considerarsi per la società in esame una diversa connotazione o una maggiore espansione per la riconosciuta ammissibilità di soci “non professionisti” [art. 10, comma 4, lett. b)] ovvero per la legittimazione della stessa all’esercizio di “più attività professionali” (legge n. 183/2011, art. 10, comma 8). Infatti, seppur l’esclusività dell’oggetto sociale preclude l’inclusione di attività che non siano professionali, ma imprenditoriali o relative ad ambiti di lavoro autonomo non riconducibili all’ordinamento dei soci professionisti, devono ritenersi comunque ammissibili le attività strumentali o complementari rispetto all’esercizio della professione o la fornitura di beni strumentali e servizi accessori che consentano o facilitano [continua..]