Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

indietro

stampa articolo indice fascicolo leggi articolo leggi fascicolo


La posizione dei soci di s.r.l.: in particolare del socio gestore e di quello finanziatore* (di KEYWORDS: company – s.r.l. company – shareholder.)


Le nuove regole contenute nel Codice della Crisi possono determinare rilevanti conseguenze sulla posizione dei soci della s.r.l., in particolare di quelli con poteri gestori o finanziatori.

The position of the "s.r.l." limited liability company shareholders: the particular cases of the managing shareholder and financing shareholder

The new rules enshrined in the Code of the crisis can have significant consequences on the position of the “s.r.l.” company shareholders, particularly on the shareholders having managing powers and on the financing shareholders.

Articoli Correlati: società - s.r.l. - soci

1. Premessa La posizione del socio di s.r.l. è stata profondamente modificata, in primo luogo, dalla disciplina concernente le start up e le P.M.I. innovative e successivamente tutte le P.M.I.: la possibilità di creare categorie di quote e la previsione della società aperta, che offre al pubblico le proprie partecipazioni tramite il crowdfunding, hanno mutato, almeno in parte, il “volto” della s.r.l. con rilevanti conseguenze sulla posizione dei soci. Ma anche le nuove regole contenute nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, almeno se lette in una certa prospettiva, possono aver inciso profondamente su di essa. Mi pare utile distinguere la posizione del socio gestore, quella del socio finanziatore e infine quella del socio che eserciti attività di eterodirezione. 2.Il socio gestore Come è noto, il nuovo testo dell’art. 2475 c.c., introdotto dal Codice della crisi e dell’insolvenza e già oggi in vigore, prevede, tra l’altro, che la gestione dell’impresa spetta esclusivamente agli amministratori. È appena il caso di sottolineare che, stando alla disciplina codicistica anteriore, è possibile l’attribuzione di competenze gestorie ai soci di s.r.l. Per tale tipo di società vale la regola della ripartizione di competenze tra l’assemblea dei soci e gli amministratori e dell’attribuzione della gestione a questi ultimi, ma si tratta di norma derogabile da parte dei soci. Infatti è ammissibile l’in­troduzione di clausole che prevedano il conferimento di competenze gestorie, sia nella versione di vere e proprie decisioni, sia in quella di semplici autorizzazioni, a favore dell’assemblea o delle decisioni dei soci. È altresì possibile l’attribuzione di competenze gestorie, anche in questo caso di carattere decisorio o autorizzativo, a singoli soci come diritto particolare. Infine lo stesso legislatore prevede il diritto, normalmente ritenuto inderogabile, a favore di ciascun amministratore o di tanti soci che rappresentino un terzo del capitale sociale di sottrarre agli amministratori un singolo atto di loro competenza e di attribuirlo alla decisione dei soci. Nell’ambito delle s.r.l. è quindi possibile la presenza dell’assemblea con poteri gestori o di singoli soci gestori o anche di un’assemblea a cui venga attribuito il compito di decidere un singolo atto gestorio. Si tratta di regole peculiari della s.r.l., che hanno come “contrappeso” la previsione della responsabilità, simile a quella degli amministratori, a carico dei soci che abbiano posto in essere un atto gestorio. Tali regole caratterizzanti la s.r.l. sono oggi superate dalla nuova norma che prevede la competenza esclusiva degli amministratori per la gestione della società? Si tratta di un profilo molto importante, che concerne il tipo [continua..]

» Per l'intero contenuto effettuare il login

inizio