La relazione illustra gli obblighi di informazione al fine di pervenire al giudizio di fattibilità e consentire ai creditori una valutazione informata nel caso di concordato preventivo con continuità in presenza della previsione di innovazioni tecniche. Individua altresì i limiti all'informazione ai creditori derivanti dalla necessità di tutelare "il segreto industriale".
L'insieme delle norme che regolano il flusso informativo verso gli Organi della Procedura e verso i creditori appare assai complesso ed articolato in relazione a vari profili, quali i soggetti obbligati, gli strumenti utilizzabili, il contenuto dello stesso, le fasi della procedura in cui si colloca. Sotto quest'ultimo aspetto occorre distinguere la fase dell'eventuale preconcordato; quella che va dalla domanda (o dal suo completamento) al decreto di ammissione e da quest'ultimo all'omologazione; l'esecuzione. Particolarmente delicata è la ricostruzione della disciplina di quest'ultima, dal momento che il legislatore è sostanzialmente silente al proposito e non è prevista la nomina del Liquidatore. Operativamente sarà il Tribunale che, in sede di omologazione, dovrà dare le direttive all'imprenditore ed al Commissario Giudiziale al fine di imporre al primo di fornire le informazioni necessarie per consentire al secondo di verificare l'esecuzione del piano e di riferire al Tribunale stesso. Anche delicata è la fase del preconcordato, che richiede informazioni aggiuntive in ordine alla predisposizione di un piano in continuità ed all'andamento dell'impresa. Certamente il tema dell'informazione, e quindi della trasparenza, rappresenta un aspetto fondamentale della procedura, tanto più rilevante nell'ambito del concordato con continuità, dove la realizzazione del piano è in larga misura collegata all'andamento dell'impresa. I destinatari delle informazioni possono essere, a seconda dei casi, gli Organi della Procedura, Tribunale Fallimentare, Giudice Delegato e Commissario, oppure i creditori; l'obbligo di fornire le informazioni può far capo all'imprenditore o allo stesso Commissario. Gli strumenti via via utilizzabili hanno natura diversa, dal ricorso contenente la domanda di concordato, con la proposta, il piano, l'attestazione, i bilanci e gli altri documenti; la relazione e il parere del Commissario; gli atti del giudizio di omologazione. L'informazione può essere indirizzata a scopi specifici, quali, ad esempio, ottenere un'autorizzazione; oppure "monitorare" l'andamento dell'impresa e la predisposizione del piano nella fase di preconcordato o l'esecuzione di quest'ultimo successiva all'omologazione. Di fondamentale rilievo ovviamente l'informazione fornita dal Commissario nella relazione al fine di consentire ai creditori una valutazione consapevole sulla fattibilità del piano e la convenienza della proposta. Appare evidente che la valutazione sulla fattibilità del piano richiede informazioni differenti a seconda che venga in considerazione una manovra finanziaria oppure una commerciale o ancora una tecnica. In ogni modo in presenza di un concordato con continuità gli elementi di giudizio debbono essere molto più articolati rispetto ad uno liquidatorio. In questo caso si tratta di verificare il valore dei beni aziendali e se [continua..]