La tematica dei servizi pubblici e, più in generale, quella delle società pubbliche, ha negli ultimi anni impegnato di frequente sia la giurisprudenza che il legislatore. Principale oggetto di attenzione di questo intervento saranno i profili inerenti la crisi dell’impresa che vada ad incidere su una società esercente un sevizio pubblico essenziale o necessario. Per affrontare al meglio la questione, è opportuno effettuare una breve ricostruzione del dibattito insorto attorno alla fallibilità delle società pubbliche, che sembra aver trovato un definitivo punto fermo nell’emanazione del recente d.lgs. n. 175/2016. In passato, l’unico dato normativo sul tema era costituito dall’art.1 Legge Fallimentare ove è previsto che, dal punto di vista soggettivo, sono soggetti al fallimento e alle disposizioni sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano un’attività commerciale, esclusi gli enti pubblici. Con il d.lgs. n. 175/2016 è stato per la prima volta espressamente previsto che le società pubbliche sono soggette alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo, nonché, ove ne ricorrano i presupposti, a quelle in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi di cui al d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270, e al d.l. 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.
A riguardo, le maggiori perplessità si incentrano sull’alveo applicativo della nuova disciplina, facente generico riferimento alle «società a partecipazione pubblica». Ad oggi, infatti, siamo in presenza di un’ampia pluralità di modelli di società pubblica, tra loro profondamente differenziati e con caratteristiche non totalmente sovrapponibili. I profili problematici sollevati dal nuovo intervento normativo necessitano, pertanto, di essere chiariti attraverso l’interpretazione giurisprudenziale e le opinioni dottrinali che hanno indagato la morfologia e gli elementi costitutivi dei vari modelli di società pubblica, al fine di poterne poi predicare, alla luce di un’interpretazione sistematica, la sussumibilità o meno nel perimetro dell’art.14 del d.lgs. n. 175/2016. Inoltre, occorre ricordare che la disciplina di settore si inscrive in un complessivo processo di riforma delle procedure concorsuali, affidato al disegno di legge delega approvato dal Governo il 10 febbraio 2016. Il testo predisposto dalla Commissione Rordorf è senza dubbio destinato ad interferire con la specifica questione concernente le società pubbliche e, in particolare, con i profili relativi alla fallibilità delle società esercenti un servizio pubblico essenziale o necessario. In particolare, l’art. 2 del disegno di legge, nel dettare i principi generali della nuova disciplina, stabilisce alla lett. e) che il Governo, nell’esercitare la delega, dovrà attenersi al criterio direttivo di assoggettare al procedimento di accertamento dello stato di crisi o di insolvenza ogni categoria di debitore, sia esso persona fisica o giuridica, ente collettivo, consumatore, professionista o imprenditore esercente un’attività commerciale, industriale, agricola o artigianale, con esclusione dei soli enti pubblici. Il Progetto Rordorf, dunque, se da un lato fa salvo il requisito negativo di cui all’art. 1 della vigente legge fallimentare, dall’altro lato si riferisce eloquentemente ad «ogni categoria di debitore», pur indicando al futuro legislatore delegato di tenere conto «delle relative peculiarità soggettive ed oggettive». In aggiunta, è possibile trarre ulteriori indicazioni nella Relazione della Commissione Rordorf sullo schema della legge delega. In particolare, il procedimento di accertamento giudiziale della crisi e dell’insolvenza viene ivi descritto come un contenitore processuale uniforme, idoneo a ricomprendere tutte le iniziative di carattere giudiziale fondate sulla prospettazione della crisi o dell’insolvenza, quali che siano la natura, le dimensioni e la struttura dei debitori, tra di essi includendo espressamente «le società a partecipazione pubblica e le società in house», fatte salve, in ogni caso, le eventuali disposizioni speciali [continua..]