Normativa
In calo gli interessi di mora per le cartelle esattoriali pagate oltre la scadenza – Con provvedimento del 4 aprile 2017 il fisco abbassa la misura degli interessi di mora da aggiungere alle somme iscritte a ruolo (escluse le sanzioni e gli interessi) e versate oltre il limite di sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento (articolo 30, Dpr 602/1973). Il nuovo tasso che passa dal 4,13 al 3,50% che tiene conto della flessione dei tassi registrata nel 2016 e certificata dalla Banca d’Italia. A prevedere la determinazione annuale degli interessi in argomento è il decreto legislativo 159/2015 il quale, all’articolo 13, stabilisce che l’adeguamento sia fissato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate sulla base della stima effettuata dalla Banca d’Italia con riferimento alla media dei tassi bancari attivi nell’anno 2016. Il nuovo tasso sarà operativo dal prossimo 15 maggio. (Decreto Legislativo 159/2015 e Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 4 aprile 2017)
Iscrizione agli elenchi 5 per mille: non serve ripresentare la domanda – La richiesta di accesso alla ripartizione del contributo non ha più validità annuale e gli enti in possesso dei requisiti di legge sono inseriti in un apposito elenco permanente. Tale disposizione è stata introdotta dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del del 7 luglio 2016 che ha adeguato la procedura di ammissione al beneficio alla stabilizzazione del contributo. È stato infatti eliminato, per gli enti regolarmente iscritti nell’esercizio precedente e in possesso dei requisiti di accesso, l’obbligo di riproporre la domanda di iscrizione al riparto e la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà. Inoltre, è stato istituito un apposito elenco aggiornato, integrato e pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo di ciascun anno. Le novità si applicano a decorrere dall’esercizio finanziario 2017, con riferimento a quanti risultano regolarmente iscritti nel 2016. Maggiori chiarimenti in merito sono stati forniti dall’Agenzia delle Entrate con la circolare 5/E del 31 marzo 2017. (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del del 7 luglio 2016) Indicazioni interpretative e applicative Agenzia delle Entrate Primi chiarimenti per il regime di cassa – Con la circolare n. 11/2017 l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti alle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2017 al regime di determinazione del reddito riservato ai soggetti in contabilità semplificata. Infatti, a partire dal periodo d’imposta 2017, il reddito delle imprese minori sarà calcolato facendo riferimento ai ricavi effettivamente incassati nell’anno e ai costi effettivamente pagati. Sono ammessi alla contabilità semplificata le persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell’articolo 55 del Tuir, le società di persone, gli enti non commerciali, le società di fatto che nell’anno precedente non hanno superato 400mila euro di ricavi, se svolgono attività di prestazioni di servizi o 700mila euro, se svolgono altre attività. I soggetti che intraprendono l’esercizio di impresa commerciale, qualora ritengano di percepire ricavi annui non superiori alle soglie indicate, possono tenere la contabilità semplificata già dal primo anno. I soggetti sopra individuati dovranno determinare il reddito imponibile come differenza tra l’ammontare dei ricavi (di cui all’articolo 85 del Tuir) e degli altri proventi (di cui all’articolo 89 del Tuir) percepiti nel periodo di imposta e l’ammontare delle spese sostenute nel periodo stesso. Questi ricavi e proventi concorrono alla formazione del reddito d’impresa all’atto dell’effettiva percezione ovvero secondo il criterio di cassa. Tuttavia, continuano a concorrere alla formazione [continua..]