Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

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Segnalazioni di diritto tributario, a cura di Leonardo Nesa


NORMATIVA

Confermata per un altro anno l’iva “leggera” per la cessione di bovini e suini vivi Sono state confermate per il 2017, con effetto dal 1° gennaio, le percentuali di compensazione Iva per le cessioni di animali vivi della specie bovina e suina (n. 2) della tabella A, parte prima, allegata al Dpr 633/1972). Tali percentuali era già state innalzate dal decreto interministeriale 26 gennaio 2016 attuando quanto disposto dalla legge di stabilità 2016. Il decreto 27 gennaio 2017 del Mef, di concerto con il Mipaaf (pubblicato sulla GU n. 64 di venerdì 17 marzo), dando operatività alla disposizione contenuta nella legge di bilancio 2017 (articolo 1, comma 45, legge 232/2016), ribadisce, per un altro anno, le misure, rispettivamente, del 7,65 e del 7,95 per cento. I contribuenti interessati sono gli imprenditori agricoli in regime speciale (articolo 34, Dpr 633/1972), i quali non detraggono in maniera analitica l’imposta pagata ai fornitori, ma determinano l’Iva detraibile forfetariamente, applicando le percentuali di compensazione sull’ammontare delle cessioni effettuate. (Ministero dell’Economia e delle Finanze, decreto 27 gennaio 2017)

INDICAZIONI INTERPRETATIVE E APPLICATIVE Quotazione delle valute estere per il mese di gennaio e febbraio 2017 L’Agenzia delle entrate ha emanato un provvedimento, con relative tabelle allegate, recante – ai sensi dell’art. 10, comma 9, del Tuir e agli effetti degli articoli dei Titoli I e II, dello stesso Tuir, che vi fanno riferimento – l’accertamento del cambio delle valute estere per il mese di gennaio e febbraio 2017. (Agenzia delle entrate, Provvedimento del 14 marzo 2017) Ravvedimento operoso per il modello F24 a saldo zero L’Agenzia delle Entrate con Risoluzione fornisce le istruzioni per sfruttare le sanzioni ridotte, previste dal ravvedimento operoso (art. 13 del Dlgs n. 472/1997), in caso di presentazione tardiva del modello F24 a saldo zero. Di segutio le modalità di ravvedimento così come individuate dall’Agenzia delle Entrate. La sanzione prevista dalla legge per l’omessa presentazione del modello in cui si effettua la compensazione, dal primo gennaio del 2016 è in generale di 100 euro. La sanzione scende a 50 euro, però, se il ritardo non supera cinque giorni lavorativi. Pertanto, poiché in caso di ravvedimento operoso entro 90 giorni dall’omissione la sanzione si riduce di 1/9, in questa ipotesi le somme da versare saranno: 5,56 euro (1/9 di 50 euro), se il modello di pagamento a saldo zero viene presentato con un ritardo non superiore a cinque giorni lavorativi; 11,11 euro (1/9 di 100 euro), se il modello F24 viene presentato con un ritardo superiore a cinque giorni lavorativi ma entro novanta giorni dall’omis-sione; Se il contribuente intende regolarizzare la propria posizione con il Fisco, ma sono già trascorsi 90 giorni dalla scadenza, invece, gli importi previsti dal nuovo ravvedimento sono i seguenti: 12,50 euro (1/8 di 100 euro) se la delega di pagamento a saldo zero viene presentata entro un anno dall’omissione; 14,29 euro (1/7 di 100 euro) se il modello F24 a saldo zero viene presentato entro due anni dall’omissione; 16,67 euro (1/6 di 100 euro) se l’F24 a saldo zero viene presentato superati i due anni dall’omissione; 20 euro (1/5 di 100 euro) se il contribuente si ravvede dopo che la violazione viene constatata con un processo verbale. (Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 36 del 20 marzo 2017) L’Agenzia chiarisce la rottamazione delle cartelle esattoriali Nella circolare n. 2/E l’Agenzia delle entrate analizza alcuni aspetti della procedura di definizione agevolata in relazione ai carichi affidati da parte delle Entrate. Nello specifico possono presentare la dichiarazione i debitori i cui carichi risultano affidati agli Agenti della riscossione dal 2000 al 2016. Per questo motivo non è possibile attivare la procedura per i carichi non affidati entro il 31 dicembre 2016. È invece possibile definire i carichi affidati nel 2016 per i quali alla data del [continua..]

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