<p>Impresa Società Crisi di Palazzolo Andrea, Visentini Gustavo</p>
Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

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Segnalazioni di diritto tributario


Normativa

Ivie

La Legge di Stabilit?2016 ha previsto l'esenzione dall'IVIE per l'immobile posseduto all'estero, adibito ad abitazione principale, comprese le relative pertinenze, e la casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. L'esenzione non opera per le abitazioni c.d. di lusso, ossia di categoria catastale A/1, A/8 e A/9; in questi casi va applicata lメaliquota ridotta dello 0,4% e la detrazione, fino a concorrenza dellメimposta dovuta, di 20.000 euro, eventualmente rapportata al periodo durante il quale si realizza la destinazione ad abitazione principale. In caso di immobile adibito ad abitazione principale da parte di pi?soggetti, la detrazione va ripartita tra gli aventi diritto in proporzione alla quota per la quale tale destinazione si verifica. (Legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 16)

Nota di variazione iva La legge di Stabilità 2016 ha modificato l’art. 26, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in relazione alle note di variazione IVA. Sono individuati tutti i casi in cui la nota di variazione può essere emessa a seguito di mancato pagamento, per poter recuperare l’imposta originariamente liquidata: • fallimento; • liquidazione coatta amministrativa; • concordato preventivo; • amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi; • ristrutturazione debiti ex art. 182-bis, legge fallimentare; • piano di risanamento attestato ex art. 67, comma 3, lett. d), legge fallimentare; • procedure esecutive individuali rimaste infruttuose. Per queste casistiche l’emissione della nota di credito non soggiace alla regola oridnaria: una anno dall’effettuazione dell’operazione. Il “nuovo” art. 26 individua anche la data dalla quale il creditore può emettere la nota di variazione. In particolare  tale data decorre: a) a partire dalla data in cui quest’ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale o dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’art. 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato ai sensi dell’art. 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; b) a causa di procedure esecutive rimaste infruttuose. Pertanto non si dovrà più attendere la conclusione della procedura e l’IVA potrà essere recuperata all’avvio della procedura concorsuale. Qualora poi il creditore dovesse incassare il suo credito o una parte dello stesso, scatterà l’obbligo di emettere corrispondente nota di variazione in aumento. (Legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 126)   IMU “imbullonati” La legge di Stabilità 2016 prevede che dal 1° gennaio 2016 la rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, di cui alle categorie catastali D ed E, andrà determinata tramite stima diretta “che tenga conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità, nei limiti dell’ordinario apprezzamento”. Dalla stima saranno esclusi i macchinari, i congegni, le attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo; non saranno quindi considerati gli impianti ed i macchinari c.d. “imbullonati”. A decorrere dal 1° gennaio 2016 i proprietari degli immobili interessati potranno quindi presentare specifici atti di aggiornamento per la rideterminazione della rendita catastale. Per gli atti di aggiornamento presentati entro il 15 giugno 2016 la rendita catastale rideterminata produrrà effetti già con decorrenza [continua..]

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