<p>Il giudizio civile di Cassazione di Ricci Albergotti Gian Franco</p>
Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

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Segnalazioni di diritto commerciale


INDICAZIONI INTERPRETATIVE E APPLICATIVE

ASSIREVI

Imprese bancarie e di investimento – L’Assirevi ha reso noto il Documento di ricerca n. 195, concernente “L’attestazione rilasciata dal revisore a favore delle imprese bancarie e di investimento che intendono includere gli utili di fine esercizio nel capitale primario di classe 1”, conformemente a quanto previsto dal Regolamento UE 575/2013, oggetto di chiarimento nella Decisione UE 2015/656 e nella Comunicazione di Banca d’Italia del 22 gennaio 2016. Il Documento n. 195, diffuso nel mese di gennaio 2016, è disponibile sul sito www.assirevi.it.

Cndcec Organismo di vigilanza – In risposta ad un apposito quesito, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha precisato che “l’attribuzione delle funzioni di organismo di vigilanza ad un solo sindaco (e non al collegio sindacale) non pone problematiche particolari con riferimento alle prescrizioni normative”. Tuttavia, occorre valutare “con particolare attenzione i profili di «opportunità» connessi all’assunzione di un tale incarico […] atteso che una adeguata composizione dell’organismo di vigilanza è requisito essenziale ai fini della valutazione di idoneità del modello organizzativo ad opera dell’autorità giudiziaria”. Le indicazioni del Pronto ordini Cndcec n. 286/2015 del 23 dicembre 2015 sono consultabili sul sito www.commercialisti.it. Segnalazione di operazioni sospette – I dottori commercialisti e gli esperti contabili possono trasmettere le segnalazioni di operazioni sospette direttamente all’Unità di Informazione Finanziaria in via telematica, nel rispetto delle modalità previste dal provvedimento emanato da Banca d’Italia il 4 maggio 2011, nelle more della sottoscrizione di una protocollo d’intesa tra il Cndcec e l’UIF, che consentirà di inviarle per il tramite del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, come previsto dal D.M. 4 maggio 2012. La puntualizzazione è stata fornita nel Pronto ordini Cndcec n. 293/2015 del 23 dicembre 2015, reperibile sul sito www.commercialisti.it.  Curatore fallimentare – Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha chiarito che “laddove il curatore sia un professionista iscritto all’ordine”, l’assunzione di tale incarico “non lo esonera dall’assoggettamento alle norme deontologiche stabilite dall’ordine professionale al quale appartiene”, in quanto si tratta di un’attività “svolta da un privato nell’ambito della propria attività professionale in qualità di pubblico ufficiale”. La duplice natura che, di conseguenza, caratterizza il suddetto incarico, “rende possibile profilare”, in capo al curatore, “non solo una responsabilità disciplinare interna alla procedura fallimentare […] ma anche una responsabilità disciplinare nell’ambito dell’ordine professionale di appartenenza”. La precisazione è contenuta nel Pronto ordini Cndcec n. 270/2015 del 21 gennaio 2016, pubblicato sul sito www.commercialisti.it. Commissione europea Informazioni non finanziarie – La Commissione europea ha avviato una pubblica consultazione sulle linee guida in materia di informativa non finanziaria, in sintonia con quanto previsto dalla Direttiva 2014/95/EU (vds. segnalazioni di diritto [continua..]

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