INDICAZIONI APPLICATIVE E INTERPRETATIVE
Normativa
Manovra 2020 – D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 – Si segnala la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 26 ottobre 2019, del Decreto legge n. 124 del 26 ottobre 2019. Il Decreto, in vigore dal 27 ottobre 2019, contiene importanti novità in materia fiscale, tra cui misure di contrasto all’evasione fiscale e contributiva ed alle frodi fiscali.
Agenzia delle entrate
Trasferimento del credito IVA nell’ambito di un conferimento di ramo di azienda – Con la Risposta all’istanza d’interpello del 9 ottobre 2019, n. 402, l’Agenzia dell’entrate ha chiarito che non è possibile trasferire il credito IVA annuale e il credito IVA maturato trimestralmente nell’ambito di un conferimento di ramo d’azienda – che non comporta l’estinzione del soggetto conferente – se il dante causa non ha gestito il ramo d’azienda con contabilità separata. In particolare, l’Agenzia delle entrate, dopo aver ricordato che (i) in presenza di un conferimento – o cessione – di ramo di azienda è possibile trasferire non solo il credito risultante dalla dichiarazione annuale, ma anche il credito IVA maturato dall’inizio dell’anno in cui è avvenuta l’operazione di conferimento – o cessione –, e che (iii) il trasferimento è efficace nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, senza che sia necessario osservare la procedura di cui all’art. 5, comma 4-ter, del d.L. 14 marzo 1988, n. 70 (cfr. Ris. 31 ottobre 2008, n. 417/E), ha precisato che tale previsione, ove il trasferimento del ramo d’azienda non determini l’estinzione del dante causa, risulta applicabile solo qualora quest’ultimo abbia gestito il ramo d’azienda con contabilità separata: solo in tal caso, infatti, è possibile individuare chiaramente i dati contabili afferenti al ramo d’azienda trasferito, da imputare al soggetto conferitario. Nel caso in cui, invece, il ramo d’azienda non sia stato gestito dal dante causa con contabilità separata, il credito IVA annuale e il credito IVA maturato trimestralmente possono essere trasferiti solo se chiesti preventivamente a rimborso, in conformità a quanto disposto dall’art. 5, comma 4-ter, del d.L. n. 70/1988.
Mancato conseguimento di proventi che hanno concorso a formare il reddito in precedenti periodi d’imposta – Con la Risposta all’istanza d’interpello del 10 ottobre 2019, n. 407, l’Agenzia dell’entrate ha chiarito che nel caso in cui una società abbia contabilizzato e assoggettato a tassazione nel corso degli anni proventi poi rivelatisi “inesistenti” è possibile effettuare una variazione in diminuzione del reddito imponibile nella [continua..]