Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

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Segnalazioni di Diritto tributario (di a cura di Giovanni Consolo e Carlotta Sgattoni)


INDICAZIONI APPLICATIVE E INTERPRETATIVE Detraibile la parte reddituale di imposte “miste” assolte all’estero – Con la risposta ad interpello del 2 aprile 2020, n. 100, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito – con riferimento alla c.d. Foreign Contractor Tax vietnamita – che, qualora un’im­presa italiana, dotata di stabile organizzazione, assolva all’estero un’impo­sta c.d. mista, la quota di questa riferibile alla tassazione sul reddito è da considerarsi detraibile. L’Ufficio, richiamando la risoluzione del 7 marzo 2008, n. 83, ha precisato, infatti, che, nel caso di tributi esteri che si sostanzino in prelievi aventi natura in parte diretta ed in parte indiretta, la detraibilità è limitata alla quota di questi che rappresenti un’imposta sul reddito, o quantomeno, un tributo con natura similare e ciò è da verificarsi in concreto, valutando, caso per caso, il prelievo straniero secondo i principi e le nozioni evincibili dall’ordinamento tributario italiano. GIURISPRUDENZA Legittima la differenza di trattamento tra parenti ed affini in tema di imposte sulle successioni e donazioni – Con la pronuncia del 13 marzo 2020, n. 54, la Corte Costituzionale – interpellata sulla legittimità dell’art. 13, comma 2, legge 18 ottobre 2001, n. 383, il quale limitava l’imposta sulle donazioni ai soli trasferimenti effettuati in favore di parenti oltre il quarto grado, affini ed estranei – ha statuito che tale trattamento differenziato non è contrario al principio di eguaglianza. Infatti, l’identificazione dei soggetti passivi di un’imposta è parte integrante del potere discrezionale del legislatore tributario, il quale, seguendo un criterio ritenuto ragionevole dalla Corte, ha previsto una graduazione dell’impo­sta sulle successioni e donazioni in base alla prossimità familiare esistente tra disponente e beneficiario. Inoltre, nonostante la disposizione oggetto della pronuncia sia stata successivamente abrogata, il principio espresso ha valore generale e deve ritenersi applicabile alle numerose disposizioni sul tema. Non è necessario che l’avviso di accertamento contenga specifici riferimenti normativi – Con l’ordinanza del 5 marzo 2020, n. 6231, la Corte di Cassazione ha precisato che, ai sensi dell’art. 42, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, non è necessario che l’avviso di accertamento contenga l’indicazione delle specifiche disposizioni di legge che si assumono violate, purché da questo risulti comunque una fedele e chiara ricostruzione degli elementi costitutivi dell’obbligazione tributaria. Dunque, affinché sia soddisfatto l’obbligo di motivazione, è sufficiente che il contribuente sia posto nella condizione di conoscere l’esatta pretesa [continua..]

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