La prova della causazione dissesto – in tema di fallimento determinato da operazioni dolose, non occorre che il pubblico ministero dimostri che l’imprenditore si sia rappresentato il possibile evento fallimentare, né che volesse intenzionalmente cagionare il dissesto dell’impresa. In tema di fallimento determinato da operazioni dolose, l’onere probatorio dell’accusa si esaurisce nella dimostrazione della consapevolezza e volontà dell’amministratore della complessa azione arrecante pregiudizio patrimoniale, nei suoi elementi naturalistici e nel suo contrasto con i propri doveri a fronte degli interessi della società, nonché dell’astratta prevedibilità dell’evento di dissesto quale effetto dell’azione antidoverosa, non essendo invece necessaria la rappresentazione e la volontà dell’evento fallimentare. (Cass., sez. V, 1.6.2019, n. 1984)
Il reato di bancarotta impropria per mancato pagamento delle imposte non è escluso in caso di crisi di liquidità aziendale – La semplice mancanza di liquidità necessaria per il pagamento del debito tributario non esime in alcun modo l’imprenditore dalla responsabilità per il reato in parola, giacché quando tale liquidità e destinate ad altri scopi aziendali diventa palese l’intenzionalità con cui il soggetto agente ha agito in spregio agli interessi dei creditori che si sono poi insinuati della massa fallimentare. È possibile pronunciare l’assoluzione per il mancato versamento dell’imposte e per il successivo fallimento della società se il contribuente dimostra che non gli sia stato possibile reperire le risorse necessarie a consentirgli il corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni tributarie, pur avendo posto in essere tutte le possibili azioni – anche sfavorevoli per il suo patrimonio personale (come il ricorso allo sconto bancario delle fatture emesse non saldate), dirette a consentirgli di recuperare, in presenza di una improvvisa crisi di liquidita, quelle somme necessarie ad assolvere il debito erariale, senza esservi riuscito per cause indipendenti dalla sua volontà e ad egli non imputabili. (Cass., sez. V, 1.6.2019, n. 1984)
Durata della pena accessoria per il reato di bancarotta fraudolenta dopo la decisione di incostituzionalità – La giurisprudenza della Cassazione, preso atto della dichiarazione di incostituzionalità n. 222 del 2018, ritiene di non doversi adeguare alle indicazioni dettate dalla corte costituzionale in ordine alle a individuazione delle conseguenze derivanti dalla predetta pronuncia di incostituzionalità.
A seguito della dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 216 ultimo comma legge fallimentare, le pene accessorie previste per il reato di bancarotta fraudolenta di cui al medesimo art. 216, come riformulato [continua..]