Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

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La rottamazione dei carichi affidati agli agenti della riscossione (di Andrea Pessina - Carlo Pessina)


Dal 4 novembre scorso è possibile presentare la “Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata” per ottenere l’estinzione (comunemente detta “rottamazione”) dei debiti tributari, previdenziali e, come si vedrà, anche di altra natura, affidati agli Agenti della riscossione del Gruppo Equitalia S.p.a. nel periodo compreso dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016, il tutto ottenendo lo stralcio di sanzioni ed interessi di mora, come stabilito dagli articoli da 6 a 6-ter del Decreto Legge n. 193 del 22 ottobre 2016. L’adesione va comunicata agli Agenti della riscossione entro il 31 marzo 2017 compilando l’apposito modulo disponibile sul sito internet di Gruppo Equitalia S.p.a. e presso tutti gli sportelli dello stesso. Entro il giorno 31 maggio 2017 gli Agenti della riscossione che hanno in carico il debito da rottamare, comunicheranno al debitore l’importo che dovrà versare a seguito della presentazione della dichiarazione.

1. Premessa Come è noto, l’art. 6 del Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili”, in vigore dal giorno stesso della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, 24 ottobre 2016, disciplina, tra l’altro, le modalità per accedere alla definizione agevolata, volgarmente e comunemente chiamata “rottamazione”, dei carichi affidati agli Agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2016. In data 24 novembre 2016 il Decreto Legge è stato definitivamente approvato, con modificazioni, dal Senato e convertito nella Legge n. 225 del 1° dicembre 2016. La rottamazione è senza dubbio una delle novità, insieme alla cancellazione delle società del Gruppo Equitalia S.p.a. e alla rinnovata voluntary disclosure, che più di ogni altro interessa buona parte dei contribuenti. Le disposizioni contenute nel citato art. 6 del DL. 193/2016, così come modificato e convertito in Legge, stabiliscono che i contribuenti con debiti per carichi tributari, previdenziali e, come si vedrà, anche di altra natura, affidati agli Agenti della riscossione in un determinato periodo, possono estinguere tali debiti senza pagare le sanzioni ivi incluse, gli interessi di mora per ritardato pagamento previsti dall’art. 30, Dpr. 602/73, nonché, con riferimento ai debiti previdenziali, le somme aggiuntive di cui all’art. 27, comma 1, del Dlgs. 46/1999, provvedendo esclusivamente al pagamento, entro i limiti temporali infra precisati: a)      del capitale e relativi interessi affidati agli Agenti della riscossione; b)      degli aggi maturati a favore degli Agenti della riscossione dovuti dal debitore ai sensi dell’art. 17 del Dlgs. 112/1999, ricalcolati sulle somme di cui alla lettera a); c)      delle somme dovute a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive già sostenute dagli Agenti della riscossione; d)     del rimborso delle spese di notifica. 2. Perimetro di applicazione Con riferimento al perimetro di applicazione dell’agevolazione de qua, il comma 1 dell’art. 6 del Decreto[1] stabilisce che la rottamazione è ammessa per i “carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016”. In primo luogo, il disposto normativo fa riferimento ai “carichi” in genere, senza limitazione alcuna, pertanto la sanatoria ricomprende sia i tributi (Ires, Irap, Iva, Imposta di registro, Imu, Tasi, ecc.) che i contributi (dovuti all’Inps, all’Inail e alle Casse professionali[2]). In secondo luogo, il Decreto stabilisce che la definizione agevolata è riferita ai carichi affidati agli “agenti della riscossione”, il cui termine sta ad indicare che si tratta delle sole società di riscossione facenti parte del Gruppo Equitalia S.p.a. [che sono: Equitalia Nord S.p.a., Equitalia Centro S.p.a., Equitalia Sud S.p.a., Riscossione Sicilia S.p.a. (Serit Sicilia S.p.a. sino al 1° settembre 2012), Equitalia Giustizia S.p.a.]. Ciò lo si può desumere dal fatto che con tale locuzione, inclusa nel comma 1 [continua..]

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