solo allorquando si svolga alla luce dello studio relativo agli strumenti di prevenzione al dissesto previsti dall’ordinamento. Se non vi è dubbio che la tempestiva percezione delle difficoltà che minacciano il sistema di banca renda meno gravosi i costi e l’intera gestione delle criticità scaturenti, così il ritardo dell’azione preventiva renderà pressoché vani i tentativi risanatori basati sui modelli predisposti alla conservazione dell’impresa. In queste pagine, una volta chiarita l’importanza della rapida emersione dei primi segnali di patologia, si passeranno in esame i poteri attribuiti all’organico amministrativo e di controllo volti ad eliminare le inefficienze rilevate e, qualora le stesse appaiano tali da pregiudicare l’equilibrio dell’ente creditizio, l’opportunità di procedere alla segnalazione presso l’autorità di vigilanza. Risulta quindi un quadro in cui il cosiddetto “controllo cartolare” ha una funzione necessaria rispetto alla creazione del materiale istruttorio e di supporto all’eventuale intervento successivo della Banca d’Italia. La trattazione si conclude con la classificazione dei mezzi risanatori endogeni ed esogeni all’istituto bancario, e tra questi ultimi, degni di approfondimento, il sostegno finanziario da parte della Banca d’Italia, il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed il Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo.
1. Le misure di prevenzione. Il problema dell’individuazione e dell’utilizzo di misure di prevenzione e di allerta idonee a far emergere tempestivamente le patologie della crisi dell’impresa bancaria prima che queste possano provocare un dissesto irreversibile appartiene, ormai da tempo, al dibattito tra gli studiosi del diritto concorsuale[1]. La base preliminare dell’analisi in corso è certamente costituita dalla definizione dei tratti fondamentali delle patologie relative agli operatori economici presenti nel mercato del credito, in modo da consentire di porre in evidenza gli strumenti e gli istituti utilizzabili per il superamento delle crisi aziendali. Così, prima di procedere alla disamina delle differenti modalità di intervento sulle situazioni patologiche, è necessario svolgere un’analisi degli strumenti che consentono di acquisire la percezione dello stato di difficoltà in cui versa l’impresa. Il rischio sistemico correlato all’emersione di un processo di crisi rende, infatti, evidente il nesso teleologico tra la tempestiva cognizione delle criticità e l’adozione dei rimedi necessari al turnaround o quantomeno alla riduzione dei costi derivanti dalla gestione della crisi[2]. Il ritardo nella percezione di tale situazione è all’origine della limitata efficacia - anche sotto il profilo strettamente risanatorio - dei modelli concorsuali caratterizzati da finalità di conservazione dell’impresa. Non deve sorprendere, allora, che solo in rari casi l’avvio di procedure di amministrazione controllata (istituto addirittura abrogato dalla riforma fallimentare) o di amministrazione straordinaria abbia consentito il ritorno in bonis dell’imprenditore e che queste ultime abbiano, al massimo, consentito una riallocazione sul mercato dei complessi produttivi[3]. In proposito, la migliore dottrina[4] ha da tempo evidenziato come tra i meriti dell’ordinamento creditizio debba senz’altro annoverarsi l’utilizzo di indici suscettibili di evidenziare le criticità della banca[5]. In una prospettiva sistematica, l’introduzione di strumenti giuridici idonei a consentire una celere percezione della patologia è coessenziale alla natura stessa dei rimedi specifici contemplati dall’ordinamento o utilizzati nella prassi, i quali sono accomunati da una funzione preventiva del dissesto. Pertanto, ove lo svolgimento dell’indicata funzione faccia emergere i segnali di una possibile patologia sarà compito dell’organo di controllo richiedere un intervento dell’organo amministrativo per l’adozione di iniziative volte ad eliminare le inefficienze rilevate e, qualora le stesse appaiano tali da pregiudicare l’equilibrio dell’ente creditizio, procedere all’immediata segnalazione all’autorità di [continua..]