Il contributo esamina il profilo delle valutazioni non corrette in sede di bilancio, con particolare riferimento alla disciplina civile e penale. Gli Autori evidenziano una generale tendenza a tollerare, sulla scorta della nozione di “rilevanza”, tali valutazioni.
1. Premessa. Il bilancio d’esercizio (insieme con il bilancio consolidato) costituisce un esempio paradigmatico di argomento di studio in cui non si può prescindere da un approccio interdisciplinare e intersettoriale. Infatti, sotto il profilo dell’interdisciplinarietà, la lettura e la comprensione del bilancio presuppongono l’assimilazione dei principi aziendalistici che ne costituiscono le fondamenta: fra tutte, le nozioni di reddito e di patrimonio. Ma anche una lettura trasversale della normativa in tema di bilancio nell’ambito dei diversi settori del diritto – civile, penale-societario e penale-tributario – si impone, al fine di verificare se vi sia omogeneità nella disciplina, soprattutto sanzionatoria, o quantomeno se vi sia una tendenza verso la creazione di un sistema unitario. Tali esigenze si sono manifestate in tutta la loro portata, soprattutto nel corso del 2015, ove – a distanza di pochi mesi – il Legislatore ha innovato profondamente la disciplina civilistica, la disciplina delle false comunicazioni sociali e la disciplina penale-tributaria. In via preliminare, si può affermare che il bilancio non risponde al vero quando non è predisposto seguendo le norme e i principi che ne disciplinano la redazione, ma si deve ritenere che non fornisca un quadro fedele solo quando è viziato da errori qualificabili come “significativi”. Tale conclusione è stata recepita – ormai da tempo – nei principi contabili nazionali e in quelli internazionali. Ma, anche la giurisprudenza ha fatto propria tale enunciazione, affermando la nullità del bilancio per violazione dei principi generali quando il contrasto con la relativa disciplina determina una divaricazione tra il risultato effettivo e quello che risulta dal bilancio materialmente redatto, a condizione che la violazione dei principi generali sia tale da compromettere effettivamente la sua funzione informativa, con reale pregiudizio per i soci e per i terzi. Come è noto, il d.lgs. 18 agosto 2015, n. 139 (“Attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa alla disciplina del bilancio di esercizio e di quello consolidato per le società di capitali e gli altri soggetti individuati dalla legge”) ha introdotto un nuovo comma all’art. 2423 c.c. del seguente tenore: «Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota [continua..]