<p>Il diritto della crisi e dell'insolvenza - Jorio</p>
Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

indietro

stampa articolo leggi articolo leggi fascicolo


Il restyling del Regolamento Consob in tema di equity crowdfunding (di Elena Fregonara)


In risposta alle esigenze manifestate dai player di settore, la Consob, il 24 febbraio 2016 con propria delibera n. 19520 (pubblicata in G.U. n. 53 del 4 marzo 2016), ha definitivamente approvato le modifiche del Regolamento per la raccolta dei capitali online, n. 18592 del 26 giugno 2013, con l’obiettivo di incentivare il ricorso al crowdfunding, quale strumento alternativo ai canali più tradizionali di investimento.

1. Il quadro normativo. L’Italia, nel panorama europeo ed internazionale, è stata pioniera nella regolamentazione dell’equity crowdfunding, con l’obiettivo di incentivare lo sfruttamento di uno strumento, alternativo ai canali istituzionali, per favorire il finanziamento di imprese “neonate”, e con esse la crescita economica e l’occupazione, soprattutto giovanile, del paese in uno scenario macroeconomico contrassegnato dalla forte contrazione delle fonti di finanziamento attingibili attraverso le vie tradizionali[1]. In questo contesto, l’equity crowdfunding ha fatto il suo ingresso ufficiale nel nostro ordinamento con il d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, Decreto crescita bis, convertito con modifiche nella l. 17 dicembre 2012, n. 221, che ha definito e disciplinato le start up innovative e a vocazione sociale (poi modificato, dopo pochissimi mesi, dal d.l. 28 giugno 2013, n. 76, decreto lavoro, convertito con emendamenti nella l. 9 agosto 2013 n. 99, che ha ulteriormente ritoccato alcuni profili della novissima start up). In particolare, l’art. 30, d.l. 179/2012 con una tecnica legislativa «a cascata», rimanda la disciplina dell’equity crowdfunding al Testo Unico della finanza attraverso l’inserimento di nuove norme nell’ambito delle vigenti disposizioni in materia di offerta al pubblico ed attività di investimento, che, a loro volta e per alcuni profili, rinviano ad un Regolamento della Consob, divulgato con delibera n. 18592 del 26 giugno 2013[2]. Su questa, già complicata, impalcatura normativa si sono innestati altri due provvedimenti: dapprima, il d.l. 31 maggio 2014, n. 83, Decreto cultura e turismo, convertito nella l. 29 luglio 2014, n. 106, che ha introdotto le start up turismo e, successivamente, il d.l.  24 gennaio 2015, n. 3, Decreto Investment Compact, convertito con emendamenti nella l. 24 marzo 2015, n. 33, che ha nuovamente modificato le start up innovative e, nel contempo, ha introdotto la figura delle piccole medie imprese (PMI) innovative che, seppure costruite sulla falsariga delle prime, giacché la loro disciplina si ricava dal rinvio ad alcuni segmenti della normativa dedicata alle sorelle “primogenite”, in realtà presentano significative differenze. Queste ulteriori tappe della marcia legislativa hanno determinato la necessità di intervenire sul Regolamento Consob al fine di provvedere agli opportuni adeguamenti formali: la normativa “made in Italy” sul crowdfunding appariva, infatti, circoscritta al solo settore delle start up innovative e a vocazione sociale. Viceversa, il Decreto turismo e il Decreto Investment Compact estendevano alle start up turismo, alle PMI innovative, agli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR) e alle società di capitali che investono prevalentemente in start up e PMI innovative, la possibilità di effettuare offerte [continua..]

» Per l'intero contenuto effettuare il login

inizio