Scopo del presente lavoro è quello di costruire uno schema teorico dei differenti problemi giuridici derivanti dal rischio tecnologico e fornire un panorama sulle soluzioni offerte dall’ordinamento e dalla giurisprudenza, usando gli strumenti del diritto privato comparato. In questa prospettiva, dopo una breve introduzione storica e comparata sulla nascita e la diffusione dei danni derivanti dal rischio tecnologico, l’attenzione si sofferma sulle caratteristiche loro tipiche. Il tema viene analizzato anche attraverso l’analisi di casi concreti, selezionati in ragione delle precipue caratteristiche dei danni tecnologici: la cause incerte, la pressione dell’opinione pubblica, l’accertamento scientifico della causa e i divergenti criteri utilizzati nell’accertare le responsabilità. L’analisi si concentra sulla reazione delle corti e i legislatori ai problemi in gioco. Infine, viene offerta una ricostruzione delle soluzioni adottate per risolvere i problemi relativi ai danni derivanti dal rischio tecnologico. Tra esse, possiamo ricordare l’applicazione di una stringente disciplina in materia di responsabilità, l’inversione dell’onere della prova sull’imputato, il principio “more probable than not” e altri criteri simili più flessibili, per individuare le cause, l’uso dell’assicurazione e dei fondi collettivi.
1. Introduzione Con il termine “danni da progresso tecnologico” si intende generalmente definire quei danni, patrimoniali o personali, causati da prodotti, procedimenti, tecniche o strumentazioni introdotti dallo sviluppo del sapere umano. Tale termine ricomprende quindi un ampio spettro di fattispecie, tra le quali si possono ad esempio ricordare i danni causati dalla esposizione a sostanze chimiche, dall’utilizzo di nuovi prodotti o procedimenti, o dall’impiego di nanotecnologie. Talune di queste fattispecie sono state ampiamente analizzate dalla dottrina italiana e straniera [1]. Tuttavia, si deve altresì precisare che tale termine non è sinonimo, e non può essere quindi usato in sostituzione, del termine “Mass Torts” o “danni di massa”, con il quale la dottrina suole definire tutte quelle fattispecie dannose che siano o possano essere causa di danno ad un elevato numero di persone. Infatti, pur se certamente molti casi di “danni di massa” sono stati causati dallo sviluppo tecnologico-scientifico, come nel caso di certe sostanze chimiche o farmaceutiche, vi sono altresì molti casi di “danni di massa” che non sono riconducibili a tale progresso, come i danni causati dal fumo di sigaretta, o dalla trasfusione di emoderivati infetti[2]. La nascita della categoria dei danni da progresso tecnologico si può fare risalire alla rivoluzione industriale, quando i nuovi prodotti e procedimenti produttivi hanno causato, a fianco di un generalizzato aumento del benessere, un ugualmente elevato incremento del numero delle fattispecie lesive e delle loro vittime. Si pensi ad esempio alla sostituzione dei mezzi o dei macchinari azionati dalla forza animale o umana con quelli che utilizzano la forza meccanica ed al conseguente aumento del numero di persone infortunate o decedute a causa di questi. Il caso dei danni da circolazione automobilistica è forse l’esempio più significativo del rischio che l’utilizzo di mezzi meccanici può comportare, sia per coloro che li utilizzano che per coloro che hanno la sventura di trovarsi nel loro raggio di azione[3]. Il crescente numero di episodi dannosi causati dal progresso tecnologico ha inevitabilmente richiamato l’attenzione dei giuristi e dei legislatori, a causa del rilevante impatto giuridico, sociale ed economico di tali fattispecie. Conseguentemente, la disciplina della responsabilità civile, da materia tradizionalmente ritenuta “secondaria” del diritto, ha rapidamente assunto il rango di settore di grande rilievo, sia per quanto concerne il numero dei casi giudiziali, sia per quanto riguarda l’elaborazione dottrinale. Il tema della responsabilità per danni tecnologici ha, dapprima, inevitabilmente investito le corti inglesi, stante che l’Inghilterra fu il paese in cui nacque la rivoluzione industriale[4]. Le nuove [continua..]