L’Autore offre una rassegna giurisprudenziale in tema di interessi moratori, anatocismo, strumenti finanziari derivati e loro presenza nei contratti di finanziamento, nozione di credito a sofferenza e la conseguente segnalazione alla Centrale Rischi.
Ringrazio per l'opportunità e il piacere di partecipare a questo convegno, che per le tematiche che verranno trattate, apre nuove frontiere al dibattito del contenzioso bancario e finanziario. Il mio intervento si limiterà ad una breve rassegna della più recente giurisprudenza che ha formato l'orientamento prevalente su questioni che ancora oggi non sono del tutto risolte. Prima di passare la parola ai relatori, occorre preliminarmente ricordare come storicamente in Europa si sia affermata una normativa di protezione dell'eccessivo costo del denaro basata sulla considerazione politica di non escludere dall'accesso al credito i soggetti economicamente non forti. In questo senso, le indicazioni dettate dalla Direttiva Europea n.48/2008, sul credito al consumo, hanno fornito la chiave di lettura con cui interpretare gli interventi legislativi e giurisprudenziali in materia bancaria e finanziaria. In tema di interessi moratori: tanto la dottrina quanto la giurisprudenza hanno a lungo dibattuto sulla questione del computo o meno degli interessi di mora, al fine della verifica del superamento della soglia di usura, dibattendo, sulla diversa natura sanzionatoria e risarcitoria dei primi, rispetto a quelli corrispettivi aventi una funzione meramente remunerativa. Dopo l'intervento della Cassazione con la nota sentenza n. 350/2013, sono intervenute molteplici decisioni che hanno acclarato la definitiva infondatezza giuridica della sommatoria dei due tassi, ricordo: l'ABF collegio di Napoli n.21/2014; Trib. Milano 28 gennaio 2014; Trib. Torino 17 settembre 2014; Trib. Milano 3 dicembre 2014; Trib. Roma 2 marzo 2015. Tuttavia la questione non è risolta, dal momento che la Cassazione, con la citata pronuncia n. 350/2013, ha ritenuto meritevole di rilievo l'interesse moratorio, ai fini del calcolo della soglia dell'usura, applicando l'art. 1 del d.l. 394/2000 di interpretazione autentica della legge 108/96 convertito in legge 24/2001. L'interpretazione offerta dalla Suprema Corte sui tassi di interesse non dirime però le incertezze sorte in relazione all'applicazione o meno dell'art.1815 II comma c.c., nel caso di superamento della soglia di usura. La querelle è oggi aperta e la giurisprudenza e la dottrina hanno risposto in modo difforme con tre diverse letture interpretative: 1) la prima lettura interpretativa viene definita “punitiva” dell'applicazione dell'art.1815 II comma; una parte della giurisprudenza ha ritenuto infatti che nel caso di sforamento del tasso soglia, gli interessi, senza alcuna distinzione della natura (moratori – corrispettivi), non siano dovuti, applicando l'art. 1815 II comma. In questo senso: la Corte di Appello di Venezia con la sentenza n. 342 del 18 febbraio 2013; il Tribunale di Udine con la sentenza 26 settembre 2014; il Tribunale di Padova ordinanza del 13 maggio 2014 ; Tribunale di Pavia ordinanza 10 dicembre 2014; 2) la seconda si attesta [continua..]