Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

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I rapporti di lavoro nel codice della crisi e della insolvenza (di Antonio Caiafa)


La proposta di decreto legislativo recante modifiche al codice civile, in attuazione della legge delega 19 ottobre 2017 n. 155, per la riforma della disciplina della crisi dell’impresa e dell’insolvenza, ha attuato la armonizzazione con le forme di tutela dell’occupazione e del reddito dei lavoratori, che trovano fondamento nella direttiva 2001/23 del Consiglio del 12 marzo 2001, come interpretata dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, ed è intervenuta nel regolare la sorte dei rapporti pendenti stabilendone la prosecuzione, durante il concordato preventivo, ribadendo non trovare applicazione le relative disposizioni nei confronti degli stessi disciplinandone, di contro, gli effetti nella liquidazione giudiziale, che non costituisce di per sé motivo di licenziamento, con sospensione degli effetti, sino a quando il curatore, con l’autorizzazione del giudice delegato, sentito il Comitato dei creditori non comunichi la propria intenzione di subentrarvi, assumendo i relativi obblighi, ovvero risolverli, con decorrenza dalla data di apertura della procedura. Viene proposta una lettura delle nuove disposizioni ed un confronto tra diritto concorsuale e del lavoro, con particolare riferimento alla salvaguardia dell’occupazione nel concordato preventivo e nella liquidazione giudiziale, attraverso il ricorso, nelle due procedure ridisegnate, agli ammortizzatori sociali ed alla possibilità di realizzare, nell’ambito di queste, il trasferimento dell’azienda, o di singoli rami, intesa come opportunità economica ma, al tempo stesso, fonte di criticità giuridica, in ragione del necessario rispetto della disciplina dell’Unione Europea.

The employment relationships in the reform of the bankruptcy and insolvency discipline

In application of the delegated law of the 19th October 2017 n. 155, for the reform of the bankruptcy and insolvency discipline, the proposal of legislative decree applies the harmonization of the forms of protection of employment and workers’income. This discipline has its legal basis in the Council Directive 2001/23, as interpreted by the European Court of Justice. The legislative proposal intervenes in the regulation of the outstanding employment relationships and it provides their continuation during the composition with creditors, underlining that the new provisions shall not apply towards the same relationships. On the contrary, the legislative proposal has regulated the effects in the windingup subject to supervision of the Court, which is not in itself a reason for dismissal. In particular, it is stated the continuation of the work relationship, until when the official receiver, with the authorization of the judge-delegate and heard the creditors’committee, does not communicate its intentions. This intentions can be substantiated in the will to take over a work relationship with the relating obligations or in the will to rescind them, with effect from the date to initiate the procedure. It is proposed a lecture of the new provisions and a comparison between Insolvency law and Employment law. A particular attention is given to the safeguard of the employment in the composition with creditors and in the winding-up subject to supervision of the Court, through the recourse, in the two redrawn disciplines, to the social shock absorbers and to the possibility to realise, within the ambit of these, the transfer of undertaking, or of its single branches. This possibility represents an economic opportunity but, at the same time, it is a source of legal criticality, due to the necessary respect of the European Union discipline.

Sommario: 1. Premesse. – 2. La sorte dei rapporti di lavoro in generale tra sospensione e risoluzione. – 3. La regolamentazione del rapporto di lavoro nel codice della crisi e dell’insolvenza. – 3.1. Nel concordato preventivo, tra sospensione, risoluzione e prosecuzione. – 3.1.2. La sorte dei rapporti nelle vicende circolatorie. – 3.2. Nella liquidazione giudiziale, tra sospensione e scioglimento. – 3.2.1. Reintegra e conseguenze risarcitorie. – 3.2.2. La disciplina proposta. – 3.2.3. L’omessa regolamentazione del riparto di competenza ed i suoi effetti. – 3.2.4. La tutela previdenziale. – 4. Note conclusive. 1. Premesse La indiscussa esigenza di attuazione di una riforma organica del sistema delle procedure concorsuali ha imposto da anni un intervento di globale rivisitazione delle stesse, per un necessario adattamento ai mutati scenari economici e finanziari dell’epoca attuale, cui gli strumenti pensati prima della metà del secolo scorso risultavano essere, ormai, inadeguati. L’analisi delle problematiche giuridiche correlate con la crisi e, quando questa divenuta irreversibile, con l’insolvenza ha imposto, da tempo, la costruzione di un sistema maggiormente idoneo e rispondente alle esigenze, non solo, di tutela dei crediti ma, anche e soprattutto, di conservazione di quegli elementi dell’impresa che si ritiene ormai indispensabile preservare, piuttosto che dissolvere o liquidare. Il legislatore, con un evidente scopo acceleratorio, con l’art. 2 del d.l. 14 marzo 2005, n. 35 – poi convertito con modificazioni nella legge 16 maggio 2005, n. 80 – ha attuato una prima rivisitazione, mediante l’inserimento, nel testo della vecchia legge, di alcune disposizioni in tema di revocatoria e concordato preventivo, mostrando di voler dare una risposta, nell’intento di modificare l’assetto normativo e far sì che le procedure concorsuali non fossero più finalizzate alla estinzione dell’impresa, quanto, piuttosto, ad assicurarne la conservazione, quale valido strumento per la tutela dei posti di lavoro, attraverso il fenomeno circolatorio dell’azienda. I primi mesi di applicazione della disciplina hanno dato luogo ad immediati contrasti interpretativi ed alla conseguente formazione di prassi applicative che, al contrario, nell’intento del legislatore, le nuove disposizioni avrebbero dovuto eliminare, anche se con la legge 12 luglio 2006, n. 228, era stata prevista la possibilità di adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 – che ha completato la prima fase della riforma – disposizioni correttive ed integrative, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi. Il d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, sembrava avesse completato e colmato le lacune presenti nel precedente testo, offrendo una legislazione [continua..]

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