Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

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Il quotista di s.r.l. aperta (di Oreste Cagnasso)


La disciplina della s.r.l. aperta, che offre al pubblico le proprie partecipazioni si limita sostanzialmente a prevedere l’ammissibilità di categorie di quote, lasciando all’interprete il compito di individuare le regole applicabili.

The partner of the public s.r.l. company

The public limited company “s.r.l.” offers its own shares to the public; its legal discipline admits categories of shares and gives the interpreter the task to identify the applicable rules.

KEYWORDS: company – limited liability company “s.r.l. type” – public limited company.

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1. La s.r.l. aperta La s.r.l. aperta, si tratti di start-up innovativa, di PMI innovativa o di PMI, è stata oggetto di attenzione in dottrina, in primo luogo, con riferimento alla sua collocabilità all’interno del tipo s.r.l., in secondo luogo, in relazione all’in­dividuazione dei connotati di tale fattispecie ed, infine, nell’ottica della disciplina applicabile. Sotto il primo profilo, tenuto conto dei dati normativi, pare difficile non qualificarla come s.r.l., sia pure priva di alcuni connotati della stessa: in altre parole, il legislatore ha utilizzato un tipo societario chiuso per costruirne una variante che all’opposto risulta aperta. Quest’ultima, a mio avviso, deve essere intesa come la società che non si limita a prevedere la possibilità di offrire al pubblico le proprie partecipazioni, ma che le offre tramite in particolare il canale del crowdfunding. Molto complessa è la ricostruzione della relativa disciplina che, da un lato, non può che prendere le mosse da quella della s.r.l., ma, nello stesso tempo, deve tener conto della presenza dei soci investitori: in tale prospettiva alcune regole della s.r.l. risultano inapplicabili, mentre lacune e esigenze di tutela non possono che essere regolate utilizzando disposizioni tratte dalla normativa concernente la s.p.a. o, meglio, la s.p.a. quotata. La disciplina della s.r.l. aperta introdotta dal legislatore si limita sostanzialmente all’ammissibilità di categorie di quote e quindi alla possibile presenza, accanto alle quote personalizzate così come previste nell’ambito della s.r.l., di quelle standardizzate, in notevole misura simili alle azioni. Infatti il d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, all’art. 26, derogando alla disciplina della s.r.l., ha previsto per le start-up innovative il venir meno del divieto dell’offerta al pubblico delle proprie partecipazioni; la possibilità di emettere categorie di quote, anche prive del diritto di voto o a voto limitato; l’am­mis­sibilità dell’acquisto delle proprie partecipazioni per la realizzazione di piani di incentivazione; la possibilità di emettere strumenti finanziari partecipativi. Queste deroghe sono state estese a tutte le P.M.I. innovative dal d.l. 24 gennaio 2015, n. 3. Il d.l. 24 aprile 2017, n. 50, contenente misure urgenti per lo sviluppo, al comma 1 dell’art. 57, denominato “Attrazione per gli investimenti”, ha stabilito: “all’articolo 26, commi 2, 5 e 6, del decreto – legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: ‘start-up innovative’ e ‘start-up innovativa’, ovunque ricorrano, sono so­stituite dalla seguente: ‘PMI’” I tre commi richiamati, relativi alle deroghe al diritto societario previste per le [continua..]

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