Il Tribunale di Ravenna si è pronunciato in una complessa opposizione ex art. 180 l. fall. incardinata da un creditore dissenziente, affrontando alcune questioni ricorrenti nella giurisprudenza concordataria, tra le quali (i) se sia ammissibile il deposito della relazione ex art. 160, comma secondo, l. fall. in corso di procedura, (ii) quali siano gli atti in frode ai creditori ex art. 173 l. fall., (iii) in quali rapporti si collochi la revoca dell’ammissione al concordato rispetto all’azione ex art. 2394 c.c., (iv) quale sia il sindacato giudiziale sulla proposta concordataria e (v) quali siano gli effetti della mancata ammissione di un creditore nell’elenco ex art. 171 l. fall.
Composition with creditors (concordato preventivo) issues The Court of Ravenna ruled on a complex opposition under article 180 of the Italian bankruptcy law filed by a dissenting creditor, addressing some recurring issues of the insolvency case-law, including (i) whether the report under article 160, second paragraph, of the Italian bankruptcy law, could be filed in the course of the proceeding, (ii) which acts could be deemed as fraudulent for the purposes of article 173 of the Italian bankruptcy law, (iii) what is the relationship between the revocation of the admission to the composition with creditors and the claim under article 2394 of the Italian civil code, (iv) what are the limits of the judicial review over the composition proposal and (v) what are the consequences of not admitting a creditor to the list under article 171 of the Italian bankruptcy law.
Sommario:
1. Premessa. – 2. L’oggetto della decisione. – 2.1. Il primo motivo di opposizione: il deposito in corso di procedura della relazione ex art. 160 l. fall.. – 2.2. Il secondo motivo di opposizione: la frode in danno dei creditori. – 3. I temi “a margine”. – 3.1. Il primo tema “a margine”: l’azione di responsabilità ex art. 2394 c.c. a seguito dell’omologa del concordato preventivo. – 3.2 Il secondo tema “a margine”: il sindacato giudiziale sulla proposta concordataria. – 3.3 Il terzo tema “a margine”: gli effetti della mancata ammissione di un credito nell’elenco ex art. 171 l. fall. – 4. Conclusioni.
1. Premessa
Il provvedimento che si annota è meritevole di attenzione per le numerose tematiche – di rilevanza giuridica e, prima ancora, pratica – affrontate dal Tribunale.
La decisione che si annota, infatti, muovendo da un’opposizione ex art. 180 l. fall., prende in esame (i) la possibilità di depositare la relazione ex art. 160, comma secondo, l. fall., in corso di procedura e (ii) la possibilità di revocare l’ammissione al concordato ex art. 173 l. fall. e (iii) la proponibilità, da parte del creditore concordatario, dell’azione di responsabilità ex art. 2394 c.c., in caso di irregolarità contabili pregresse alla domanda.
L’esame di questi temi offre al Tribunale l’occasione per una serie di approfondimenti “collaterali” in merito a (iv) il sindacato giudiziale della proposta di concordato, e (v) la natura e gli effetti del provvedimento di ammissione dei crediti ex art. 176 l. fall..
Il presente contributo mira, dunque, all’analisi dei principali argomenti affrontati dal Tribunale nel proprio provvedimento, unitamente all’esame delle questioni ancillari, tenendo conto della giurisprudenza e della dottrina consolidata in materia.
2. L’oggetto della decisione
2.1. Il primo motivo di opposizione: il deposito in corso di procedura della relazione ex art. 160 l. fall.
L’opponente contesta l’ammissibilità della domanda di concordato per non avere allegato la relazione ex art. 160, comma secondo, l. fall. [1], al momento della proposta, bensì solamente in corso di procedura, a fronte di una modificazione della domanda.
Il Tribunale rigetta in toto il motivo, definendo “suggestiva” la censura relativa ad «una presunta inammissibilità della domanda inizialmente priva di relazione».
In questo senso, il Tribunale afferma, infatti, la piena legittimità del deposito della relazione in pendenza della procedura, qualora questa produzione trovi origine nella modifica medio tempore del piano e della proposta di concordato.
Queste conclusioni non si pongono peraltro in contrasto – ha cura di precisare il Collegio – con [continua..]