Le due relazioni hanno per oggetto le clausole di esclusione e di limitazione del trasferimento mortis causa delle azioni e delle quote di s.r.l. nonché le loro conseguenze sotto il profilo patrimoniale e della compagine societaria.
Il trasferimento mortis causa delle azioni e delle quote di società a responsabilità limitata (Oreste Cagnasso) 1. Profili comuni. Dalla ricostruzione della disciplina della società per azioni e della società a responsabilità limitata possono enuclearsi alcuni principi relativi al trasferimento mortis causa delle partecipazioni nell'ambito dell'uno e dell'altro tipo. La regola consiste nella libera trasmissibilità a causa di morte delle partecipazioni, che in ogni caso deve trovare applicazione nell'ipotesi di società quotate e di azioni al portatore. Con specifico riferimento alla società a responsabilità limitata non era chiaro prima della riforma, ed è rimasto un problema aperto anche dopo, la sorte della partecipazione per effetto della successione mortis causa: si dubitava infatti e si dubita ancora oggi se la partecipazione cada in comproprietà degli eredi o se si divida automaticamente fra gli stessi, ferma restando in ogni caso la validità di una clausola contenuta nell'atto costitutivo che ne preveda la divisione automatica. Al di fuori delle ipotesi ora richiamate, è ammissibile una clausola dello statuto di s.p.a. o dell'atto costitutivo di s.r.l. che escluda o limiti il trasferimento a causa di morte delle azioni o delle quote. In presenza di essa il legislatore introduce come correttivo, nell'ambito delle s.p.a., la necessaria previsione dell'obbligo di acquisto a carico della società o degli altri soci, o, in mancanza, il diritto di recesso a favore degli eredi; nell'ambito delle s.r.l. quest'ultimo diritto. Infatti, l'art. 2355 bis c.c., al suo secondo comma, stabilisce che le clausole dello statuto subordinanti il trasferimento delle azioni al mero gradimento di organi sociali o di altri soci sono inefficaci se non prevedono, a carico della società o degli altri soci, un obbligo di acquisto oppure il diritto di recesso dell'alienante: il corrispettivo dell'acquisto o rispettivamente la quota di liquidazione sono determinati secondo le modalità e nella misura previste dall'art. 2437 ter c.c., che disciplina appunto i criteri di determinazione del valore delle azioni in caso di recesso. A sua volta il comma successivo stabilisce che tali disposizioni si applichino in ogni ipotesi di clausole che sottopongono a particolari condizioni il trasferimento a causa di morte delle azioni, salvo che sia previsto il gradimento e questo sia concesso. Dall'insieme di queste regole si ricava che l'efficacia delle clausole che limitano il trasferimento o lo impediscono nel caso concreto è subordinata alla previsione o dell'obbligo di acquisto o del diritto del recesso. L'art. 2469 c.c., in tema di s.r.l., dispone che le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi e per successione a causa di morte, salvo contraria disposizione dell'atto costitutivo: qualora quest'ultimo preveda [continua..]