Vengono esaminate le regole concernenti la valutazione degli immobili e dei titoli non immobilizzati contenute nel “decreto anticrisi”, con particolare riferimento ai rapporti tra esse ed i principi generali in tema di bilancio, alle sanzioni applicabili in caso di loro violazione, all’estensione di esse ai rendiconti delle società di persone.
1. Premessa
L’art. 15 del d.l. 29 novembre 2008, n. 85 (c.d. “decreto anticrisi”), convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, consente, come è noto, di rivalutare le immobilizzazioni aventi determinate caratteristiche sostituendo al criterio del costo storico quello del valore corrente.
Più precisamente, il comma 16 di tale articolo stabilisce che “i soggetti indicati nell’art. 73, comma 1, lettere a) e b) del testo unico delle imposte sui redditi (...), nonché le società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate, che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, possono, anche in deroga all’art. 2426 c.c. e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni immobili, ad esclusione delle aree fabbricabili e degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa, risultanti dal bilancio in corso al 31 dicembre 2007”.
Parallelamente il comma 13 dell’articolo in esame dispone che, sempre nel caso di non adozione dei principi contabili internazionali, nell’esercizio in corso alla data di entrata in vigore del decreto (29 novembre 2008), i titoli non immobilizzati possono essere valutati in base al loro valore di iscrizione nell’ultimo bilancio o, ove disponibile, nell’ultima relazione semestrale regolarmente approvati, anziché al valore di realizzazione desumibile dall’andamento di mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole.
Si tratta di norme che, pur con un contenuto differente ed anzi opposto, consentendo l’una la rivalutazione, l’altra la non svalutazione, hanno ovviamente finalità omogenee. Infatti costituiscono regole che, in deroga ai criteri di valutazione codicistici, permettono di indicare maggiori valori o di non esporre minusvalenze, nel caso in cui esse non derivino da situazioni di carattere durevole.
Ovviamente le disposizioni hanno carattere eccezionale, sono di notevole rilievo sotto il profilo operativo e presentano non pochi problemi interpretativi, come risulta dai commenti dedicati alle stesse [1].
2. La disciplina comunitaria
Come è noto, il criterio di valutazione “di base” fatto proprio dalla Quarta Direttiva comunitaria è quello che fa riferimento ai valori storici: l’art. 32 prevede, infatti, che “la valutazione delle voci dei conti annuali è effettuata ... sul principio del prezzo di acquisizione o del costo di produzione”. Tuttavia è possibile il ricorso, per tutte le società o per talune categorie di società, al valore di sostituzione per le immobilizzazioni materiali la cui utilizzazione sia limitata nel tempo e per le relative scorte (art. 33, par. I, lett. a)); le voci dei conti annuali, compreso il [continua..]