<p>Il giudizio civile di Cassazione di Ricci Albergotti Gian Franco</p>
Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

indietro

stampa articolo leggi articolo leggi fascicolo


La prededuzione del credito di rivalsa iva del professionista nelle procedure fallimentari (di Daniele Capolupo)


L’articolo, partendo dall’analisi della sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 13771 del 3 luglio 2015, ripercorre la problematica del credito di rivalsa Iva del professionista nelle procedure fallimentari. Oltre ad una breve analisi dei precedenti giurisprudenziali che si sono pronunciati sull’argomento, l’autore si sofferma sulla posizione espressa dall’amministrazione finanziaria, ritenuta, a legislazione vigente, la soluzione maggiormente condivisibile. L’articolo si conclude, infine, con la constatazione che, probabilmente, solo una modifica della normativa tributaria potrà risolvere definitivamente la problematica del credito di rivalsa Iva del professionista nelle procedure fallimentari.

1. Il Caso prospettato La sentenza della Suprema Corte trae origine dalla contestazione, sollevata da un avvocato, in merito alla decisione della Curatela di ammettere al passivo fallimentare in via chirografaria il credito di rivalsa Iva e quello a titolo di contributo integrativo per la Cassa di Previdenza Avvocati per una serie di prestazioni professionali eseguite dal legale in data anteriore alla dichiarazione di fallimento in favore del soggetto fallito. Sia in primo grado che in Appello, l’avvocato si era visto negare la possibilità di ammissione del credito per rivalsa Iva in prededuzione e la collocazione in privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c. della somma a titolo di contributo integrativo per la Cassa di Previdenza Avvocati. In particolare, la Corte d’Appello riteneva che in merito all’ammissione al chirografo del credito a titolo di rivalsa Iva (nei cui confronti la parte aveva lamentato l’extra petizione, per non essere stata ancora emessa alcuna fattura), l’avvocato era carente a far valere la richiesta di prededucibilità. Inoltre, sempre la Corte Territoriale riteneva l’avvocato carente di interesse a far valere la richiesta di prededucibilità in quanto la stessa non era stata sollevata in sede di ammissione al passivo. A fronte della decisione dei Giudici di merito, il legale decideva di proporre ricorso in Cassazione dolendosi, con un primo e un secondo motivo, della statuizione della Corte territoriale in merito alla ritenuta presunta carenza di interesse a far valere la doglianza dell’ammissione al passivo del credito di rivalsa Iva che, secondo l’interpretazione prospettata dall’avvocato, nasce come prededucibile al momento del pagamento da parte del fallimento. Con un terzo motivo, l’avvocato ribadiva che la somma dovuta a titolo di contributo previdenziale per la Cassa di Previdenza Avvocati è parte della retribuzione del professionista e rientra nella previsione dell’art. 2754 c.c., con conseguente applicazione del privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c.  La Corte di Cassazione respingeva tutti i motivi di ricorso.   2. La decisione della Suprema Corte Nel suo iter argomentativo, la Suprema Corte ha spiegato come il credito di rivalsa Iva del professionista che ha eseguito la prestazione nei confronti di un soggetto dichiarato poi fallito che, ammesso al passivo del fallimento per il capitale in via privilegiata, emetta fattura per il relativo compenso a seguito del pagamento in esecuzione del riparto parziale, non possa qualificarsi come un credito della massa da soddisfare in prededuzione ai sensi dell’art. 111 della legge fallimentare[1]. La Cassazione ha precisato come “la disposizione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 6, secondo cui le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo, non pone una regola generale rilevante in ogni [continua..]

» Per l'intero contenuto effettuare il login

inizio