Trib. Milano 15 giugno 2016
L’Autore, muovendo da una pronuncia del Tribunale di Milano, esamina i criteri adottati dalla giurisprudenza ai fini della valutazione del credito del professionista attestatore in sede di ammissione al passivo, con particolare riferimento alle ipotesi di totale esclusione dallo stato passivo.
1. La questione La pronuncia in commento, nell’affrontare il tema dell’ammissione al passivo del fallimento del credito del professionista attestatore per l’attività resa in favore della società in concordato preventivo, ha esaminato le condizioni alle quali è legittimo prospettare la natura prededucibile del credito dell’attestatore[1]. Il Tribunale di Milano, intervenendo su una questione che ha visto il susseguirsi di diverse pronunce giurisprudenziali di merito, ha affermato il principio (anche se non in maniera chiaramente esplicita) secondo cui, oltre alla mera strumentalità e adeguatezza funzionale della prestazione dell’attestatore rispetto alla procedura concordataria e, dunque, al ceto creditorio, l’attività dell’attestatore andrebbe esaminata anche sotto il diverso profilo del corretto adempimento della prestazione di cui all’art. 1218 c.c., che, di conseguenza, legittima la Curatela - tanto in sede di verifica del credito quanto in sede di opposizione allo stato passivo – alla proposizione dell’eccezione di inadempimento. Dunque, il provvedimento, seguendo il solco tracciato dalla dottrina[2] e da isolate pronunce giurisprudenziali, allarga, seppur implicitamente, il perimetro di valutazione della prestazione del professionista attestatore ai fini del riconoscimento della prededuzione non solo al dettato di cui all’art. 111 l.f., ma altresì ai noti principi di diritto civile in materia di adempimento delle prestazioni professionali. 2. Il fatto Con atto di opposizione allo stato passivo ex art. 98 l.f., l’opponente chiedeva al Tribunale di Milano – in riforma dello stato passivo opposto - di disporre l’ammissione al passivo del Fallimento - in prededuzione o, in subordine, al privilegio - del proprio credito concernente l’attività professionale svolta dallo stesso opponente nella sua qualità di attestatore del secondo piano di concordato preventivo presentato (che faceva seguito alla rinuncia della prima domanda di concordato preventivo) dalla società, poi, fallita. Il credito in parola risultava escluso dallo stato passivo del Fallimento reso esecutivo con provvedimento del 23 gennaio 2015, dal Giudice Delegato per le seguenti ragioni: “- che la pretesa riguarda il compenso per l'attività svolta, in qualità di attestatore, della proposta di concordato preventivo depositata dalla società in data 29/05/2014; - che, il Tribunale di Milano, con sentenza del 12/06/2014, ha ritenuto che la relazione, presentata dall'istante attestatore "esamina le possibili variabili in modo superficiale e risulta a tratti incongrua e spesso fondata su assunti non suscettibili di riscontro obiettivo, si da essere complessivamente non credibile e perciò non idonea allo scopo di rappresentare ai creditori la situazione effettiva della società e di [continua..]