Lo scritto, alla luce della nuova disciplina del pegno non possessorio introdotta dal d.l. n. 59/2016, conv. in legge n. 119/2016, analizza l’escussione in autotutela delle garanzie costituite su quota di società di persone e di s.r.l.
Remarks on self-help remedies in the enforcement proceeds of the charge performed on shares held by partnership and LLC The essay, in the light of the new legal framework of the floating charge introduced by the Decree Law no. 59/2016, converted into Law no. 119/2016, investigates self-help remedies and enforcement rights related to securities performed on (provided on) the share of partnerships and “società a responsabilità limitata-Srl” (LLC, limited liability company).
1. Premessa
La disciplina sul pegno non possessorio di recente introdotta nel nostro ordinamento (art. 1 del d.l. 3 maggio 2016, n. 59, conv., con modif., in legge 30 giugno 2016, n. 119 [1]) nella parte in cui consente, da un lato, la costituzione della garanzia reale commerciale [2] su beni mobili “anche immateriali” ma ad esclusione dei beni mobili registrati (comma 2) e introduce, dall’altro, modalità di autotutela privata esecutiva [3] (commi 7 ss., le quali vedono, ormai, l’intervento dell’autorità giudiziaria solo in via eventuale e, tendenzialmente, ex post) sollecita una riflessione con speciale riferimento al pegno di partecipazioni societarie.
Il presente scritto, che si pone idealmente in continuità con altro contributo sul pegno ospitato dalla Rivista [4], tralascerà la fattispecie dell’autotutela nel pegno non possessorio su partecipazioni azionarie (in altra sede considerato [5]), soffermandosi piuttosto sulle partecipazioni di società di persone e di s.r.l.
Interessa in questa sede affrontare non tanto, come è ovvio, l’assoggettabilità a pegno di tali partecipazioni, la cui ammissibilità non è revocabile in dubbio (quanto alle prime, per consolidata opinione dottrinale [6]; quanto alle seconde per espressa previsione normativa: art. 2471-bis c.c. introdotto dalla riforma del diritto societario del 2003 [7]); ciò che, piuttosto, interessa indagare è la questione dell’applicabilità ai pegni su tali partecipazioni della nuova disciplina sul pegno non possessorio nella parte in cui attribuisce al creditore pignoratizio poteri di autotutela esecutiva privata (comma 7 ss.) [8].
L’opportunità di siffatta riflessione è suggerita, oltre che da alcune iniziative legislative a livello comunitario [9] e dal rilievo che l’operazione ha nella prassi [10], anche da una recente pronuncia di merito la quale – proiettata nella tradizionale visione del problema – ha stabilito che la clausola di un contratto di pegno di quote di s.r.l. che, in caso di escussione, attribuisca al creditore pignoratizio il potere di procedere direttamente alla vendita a terzi sia da ritenersi nulla per violazione del divieto del patto commissorio di cui all’art. 2744 c.c., pur in presenza dell’obbligazione di rendiconto nei confronti del soggetto costituente [11]. La pronuncia, inerente ad un caso di escussione mediante vendita diretta da parte del creditore pignoratizio disciplinato ratione temporis dalla normativa anteriore al d.l. n. 59/2016 (la quale non viene presa ivi in considerazione), nella prospettiva della attenuata autotutela esecutiva codicistica prevista agli artt. 2796, 2797 e 2798 c.c. (da raccordarsi con l’art. 53 legge fall., ora art. 152 c.c.i.i.) sembra da [continua..]