<p>Impresa Società Crisi di Palazzolo Andrea, Visentini Gustavo</p>
Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

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Orientarsi” nella disciplina work in progress della start up innovativa s.r.l.


In uno scenario economico complesso ed incerto, nel tentativo di costruire un ambiente favorevole alle nuove imprese, il legislatore è intervenuto sul sistema societario, introducendo, con il d.l. n. 179/2012, la start up innovativa: da allora il testo originario ha subito incisive operazioni di restyling. Il lavoro si propone di fornire al lettore una “bussola” per orientarsi nella nuova disciplina.

1. La cornice normativa Il tema delle start up innovative impone di svolgere una breve, ma essenziale, premessa in relazione all’evoluzione della normativa che ha, di recente, introdotto la fattispecie nel nostro ordinamento, ma che è già stata sottoposta ad importanti interventi di “rimaneggiamento”. Si tratta, in effetti, di un settore molto dinamico e, fisiologicamente, soggetto a mutazioni, probabilmente anche al fine di garantire una policy sempre organica, coerente e favorevole alla nascita di nuove imprese per fronteggiare una profonda crisi dell’economia. Il punto di partenza di questa “marcia” legislativa è rappresentato dal d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, meglio noto come Decreto crescita bis, convertito con modifiche nella l. 17 dicembre 2012, n. 221, che ha definito e disciplinato le start up innovative [1], seguito, dopo pochissimi mesi, dal d.l. 28 giugno 2013, n. 76, Decreto lavoro, convertito con emendamenti nella l. 9 agosto 2013, n. 99, che ha modificato alcuni connotati della novissima start up innovativa. Ultima tappa del percorso è stato il d.l. 24 gennaio 2015, n. 3, meglio noto come Decreto investment compact, convertito in l. 24 marzo 2015, n. 33, che ha nuovamente “ritoccato” le start up innovative, in particolare quelle costituite nella forma della s.r.l. e, nel contempo, ha introdotto la figura delle piccole medie imprese (PMI) innovative che, seppure costruite sulla falsariga delle prime, giacché la loro disciplina si ricava dal rinvio ad alcuni segmenti della normativa dedicata alle sorelle “primogenite”, in realtà presentano significative differenze[2]. In questo contesto, si sono innestati  una serie di pareri, circolari e decreti, in particolare, emessi dal Ministero dello sviluppo economico (MISE), con lo scopo di contribuire all’interpretazione ed all’attuazione delle norme primarie: non ultimo per importanza, il decreto del 17 febbraio 2016, che disciplina le modalità di costituzione online di società a responsabilità limitata start up innovative e introduce un modello standard tipizzato di atto costitutivo e di statuto compilabili online. 2.  La fattispecie L’art. 25, d.l. n. 179/2012 delinea, da un lato, i caratteri e i requisiti, dall’altro lato, una sorte di meccanismo di riconoscimento delle start up innovative: dalla lettura della norma si evince che al ricorrere di determinati requisiti una società può acquisire lo status di start up innovativa, iscrivendosi ad una sezione speciale del registro delle imprese, se intende accedere ai numerosi benefici per esse previsti. La start up innovativa non è dunque una nuovo tipo di società, piuttosto si tratta di una veste che alcune società di capitali, a certe condizioni, possono indossare per un periodo di tempo limitato e solo se iscritte alla sezione speciale [continua..]

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