L’ordinamento britannico e quello irlandese hanno introdotto negli ultimi tempi una nuova tipologia societaria, la quale può avere un oggetto sociale unrestricted (con alcuni limiti e specifiche tutele per i terzi). Ciò può garantire alle società britanniche e irlandesi una maggiore competitività sul mercato. Anche l’ordinamento spagnolo sta provando ad aprirsi alla possibilità dell’esistenza di società con un oggetto sociale amplissimo, quasi illimitato. Nonostante ciò, però, l’ordinamento italiano appare ancora refrattario all’introduzione di società con oggetto sociale unrestricted: tale aspetto potrebbe portare a una perdita di competitività per le società italiane sul mercato. Di conseguenza, questo potrebbe essere il momento giusto per introdurre tale tipologia societaria anche nel nostro ordinamento.
Brief notes about the opportunity to introduce companies ... The UK and the Irish legal systems recently introduced a new kind of company, which can have an unrestricted object clause (with some limits and guarantees for third parties contracting with such companies). This can ensure to UK and Irish companies more competitiveness on the market. Also the Spanish legal system is trying to open its point of view in relation to the possibility that some companies have a very wide object clause. Notwithstanding the above, the Italian legal system is still quite close about the introduction of companies having the possibility of an unrestricted object clause: this can result in less possibilities of competitiveness for Italian companies on the market. Accordingly, it may appear that the right moment for the introduction of suck kind of companies has also come for the Italian legal system.
1. Introduzione. Declino del concetto tradizionale di oggetto sociale
L’oggetto sociale è un concetto storicamente molto importante per il diritto commerciale [1]. È tuttavia evidente come l’oggetto sociale dei nostri giorni sia molto differente dal concetto cui facevano riferimento i giuristi del passato. A partire dalla riforma del 2003, infatti, si è dovuta ammettere l’irrilevanza esterna dell’oggetto sociale [2]. L’unico limite dell’affermazione di cui supra dovrebbe essere quello dell’exceptio doli [3], istituto che, spesso ricollegabile alla clausola generale di buona fede [4] o al divieto di abuso del diritto [5], rappresenta una delle più rilevanti estrinsecazioni del ruolo propulsivo dell’ordinamento giuridico assunto dalla recente giurisprudenza [6]: in quest’ambito, bisogna ammettere che l’art. 2384 c.c. e l’art. 2475-bis c.c. – disposizioni che chiariscono l’irrilevanza esterna dell’oggetto sociale – rientrano tra i casi di exceptio doli presenti nel nostro ordinamento. Per l’effetto di tali disposizioni, non sarebbe sufficiente provare che il terzo conosceva o, date le circostanze, non poteva ignorare l’estraneità dell’atto all’oggetto sociale, ma occorre dimostrare altresì un comportamento del terzo diretto a favorire o promuovere la violazione statutaria pregiudizievole per la società o quanto meno la consapevolezza da parte del terzo del pregiudizio. Se così stanno le cose, non si tratterebbe di nulla di più che rimarcare, da parte del legislatore, l’esistenza del principio generale di exceptio doli nel nostro ordinamento e non solo in ambito societario: se il principio della rilevanza esterna degli atti compiuti da un amministratore che esulino dall’oggetto sociale vede come unico limite non una norma specifica per la materia in oggetto bensì un limite generale dell’ordinamento, ne deriva che lo stesso principio sarebbe confermato in toto. Sembrerebbe allora più corretto cominciare a parlare di oggetto endo-sociale piuttosto che di oggetto sociale.
Il ruolo minore svolto dall’oggetto sociale nell’ordinamento attuale trova ulteriori conferme anche su altri piani. Quanto – ad esempio – alle modifiche dell’oggetto sociale con riferimento alla possibilità per il socio di recedere [7], è bene rilevare che, a seguito della riforma del 2003, solo i cambiamenti di carattere sostanziale dell’oggetto sociale sono rilevanti per attribuire la facoltà di recesso del socio. È chiaro allora che affermare che il socio abbia diritto di recedere solo qualora la società cambi sostanzialmente (e non, quindi, parzialmente o comunque con rilevanza minore) il suo [continua..]