Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

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Il nuovo sistema sanzionatorio della corruzione fra privati (di Ciro Santoriello)


Il lavoro analizza le nuove fattispecie di corruzione fra privati e di istigazione fra privati, riformata la prima ed introdotta la seconda con il d.lg. n. 38 del 2017. Dopo aver espresso diversi apprezzamenti sulle innovazioni introdotte con la riforma – in particolar modo si sottolinea come la fattispecie incriminatrice di corruzione fra privati, fino ad ora mai applicata dai giudici italiani, acquisti una maggiore pregnanza di significato ed un più ambito di operatività – l’autore esprime alcune considerazioni critiche sull’inserimento di entrambi i delitti fra i reati presupposto delle responsabilità delle persone giuridiche ai sensi del d.lg. n. 231 del 2001, ritenendo non configurabile un modello organizzativo che sia in grado di arrestare o prevenire illeciti di mera condotta da parte del singolo corruttore quali l’offerta o la promessa di utilità.

The new system of sanctioning corruption amongst private individuals

private individuals, legislation in the case of the former having been reformed and in the case of the latter having been introduced via legislative decree n. 38/2017. After having expressed several positive judgements regarding the innovations introduced by the reform – in particular highlighting how case law incriminating corruption amongst private individuals, hitherto never applied by Italian judges, acquires a greater sense of significance and a more operative ambit – the author expresses some critical considerations regarding the inclusion of both offences amongst the crimes allegedly assumed by juridical persons under legislative decree n. 231/2001, considering the difficulty in establishing an organizational model to stop or prevent crimes of conduct, such as the offer or promise of gain, committed by individual perpetrators.

Sommario: 1. Premessa: la riforma del reato di corruzione fra privati e l’introduzione del delitto di istigazione alla corruzione fra privati. – 2. La nuova disposizione di “corruzione fra privati”. A) L’ambito di applicazione. – 3. Segue: B) La condotta. – 4. Il reato di istigazione alla corruzione. – 5. Il reato di corruzione fra privati quale reato presupposto della responsabilità da reato delle persone giuridiche. 1. Premessa: la riforma del reato di corruzione fra privati e l’intro­duzione del delitto di istigazione alla corruzione fra privati Come è noto, con il d.lg. n. 38 del 2017 il legislatore ha proceduto ad una radicale riscrittura della disciplina in tema di corruzione fra privati. Per lungo tempo, l’ordinamento penale italiano non aveva dedicato alcuna attenzione a tale fenomeno e solo nel 2002 – per adempiere alle indicazioni contenute nell’Azione comune del 22 dicembre 1998 del Consiglio d’Europa e nella Decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio europeo del 22 luglio 2003–si ebbe un primo intervento del legislatore che con il d.lg. n. 61introdusse l’art. 2635 c.c. il quale per l’appunto introdusse il reato di corruzione fra privati; tuttavia, la fattispecie introdotta nel 2002 fu fin da subito oggetto di forti critiche da parte della dottrina [1] – critiche da ritenere fondate, se sol si considera come la stessa in oltre 15 anni non risulta essere mai (!) stata applicata nel nostro ordinamento –, la quale evidenziava come la fattispecie di nuovo conio solo in parte rispondesse alle indicazioni formulate in sede sovranazionale, soprattutto in ragione del fatto che il delitto era stato strutturato come reato di evento, richiedendosi per il suo perfezionamento il verificarsi di un danno in capo alla società di cui faceva parte l’amministratore o dirigente infedele [2]. Come accennato, con il d.lg. n. 38 del 2017, non solo ha riscritto in senso radicale il reato di corruzione fra privati – che rispetto al suo antecedente storico ha davvero poco in comune –, ma ha anche cercato di dare vita ad un completo ed efficace sistema repressivo di tali pratiche illecite presenti nel­l’ambito imprenditoriale, introducendo da un lato una nuova fattispecie delittuosa, quella di “istigazione alla corruzione fra privati” di cui all’art. 2635 bis c.c., e prevedendo dall’altro che tanto il delitto di istigazione che la nuova fattispecie della corruzione fra privati rientrino fra i cd. reati presupposto della responsabilità da illecito delle persone giuridiche ai sensi del d.lg. n. 231 del 2001. Per più aspetti, tale intervento di riforma si presenta apprezzabile – specie con riferimento alla nuova versione del delitto di corruzione fra privati –, ma non poche sono le criticità che potranno verificarsi [continua..]

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