Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

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Il Nuovo Codice degli Enti del Terzo Settore. (Parte Seconda) (di Andrea Pessina (Dottore commercialista in Milano))


La prima parte del presente articolo la si veda pubblicata nel n. 4/2018 di questa Rivista. -

L’analisi sul Codice degli enti del Terzo settore si conclude con una illustrazione degli aspetti contabili e di bilancio, nonché di quelli fiscali (con riguardo alle imposte dirette e indirette, ai tributi locali, nonché agli accertamenti e ai controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria) che devono essere adempiuti e rispettati dai detti enti nello svolgimento delle proprie attività.

The New Code of the Entities of the Third Sector. (Part Two)

The analysis concerning the Code of Third sector bodies (the first part has been published in the magazine’s number …) concludes illustrating the accounting and budgetary aspects, as well as the fiscal ones (with reference both to direct and indirect taxes/local taxes and to assessments and controls by the Financial Administration) that must be fulfilled and respected by the mentioned bodies in the performance of their activities.

1. Scritture contabili Gli obblighi contabili di tutti gli enti del Terzo settore (ETS), che svolgono esclusivamente attività istituzionali (quindi senza scopo di lucro) sono elencati espressamente nell’art. 87 del Codice instaurato con il d.lgs. n. 117/2017, mentre quelli degli ETS che esercitano esclusivamente o principalmente attività di natura commerciale sono indicate nell’art. 13 del Codice stesso. Preliminarmente è necessario precisare che l’art. 87, comma 1, lett. a) del decreto n. 117/2017 (Codice degli ETS) individua soltanto quali debbono essere le caratteristiche delle scritture contabili degli ETS non commerciali, senza indicare espressamente quali sono gli specifici libri contabili. A tale proposito viene previsto che i detti enti devono redigere le scritture contabili, in relazione all’intera attività esercitata, in modo cronologico e sistematico e con riferimento a ciascun esercizio sociale (periodo di gestione). Riguardo alla cronologicità si può soltanto dire che ciascun atto di gestione deve essere contabilizzato nel rispetto temporale del suo accadimento, mentre la sistematicità comporta che l’atto stesso sia contabilizzato in funzione del raggiungimento di un determinato scopo che, nella specie, non può che essere la determinazione del risultato economico dell’esercizio. Entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio, l’ETS deve redigere un documento apposito nel quale rappresentare la situazione patrimoniale, economica e finanziaria, nel quale vanno distinte le attività di interesse generale, cioè quelle esercitate tra le numero ventisei indicate espressamente nell’art. 5 del decreto, da quelle diverse che, in ogni caso, devono essere minoritarie rispetto alle prime. L’art. 87 del Codice impone poi agli ETS di conservare le scritture contabili e la documentazione sopra elencata «per un periodo non inferiore a quello indicato nell’art. 22 del DPR 600/72», cioè per un periodo non inferiore a quello per il quale è consentito all’amministrazione finanziaria effettuare controlli e accertamenti [1]. Le scritture contabili adottate dagli ETS si intendono conformi a quelle prescritte dal citato art. 87, comma 1, lett. a) del Codice se consistono nella te­nuta del libro giornale, in conformità all’art. 2216 c.c. e nella redazione del­l’inventario secondo quanto previsto dall’art. 2217 c.c. Da quanto sopra illustrato si può dedurre che: • non essendo previsti specificamente i libri che devono essere messi in uso dagli ETS, l’impianto contabile potrà essere diversificato da ente ad ente, nel senso che, ad esempio, per quelli di dimensioni ridotte potrebbe essere sufficiente la redazione di una prima nota cassa [2] oppure di una semplice contabilità di entrate ed [continua..]

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