Il Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, in vigore dal 3 agosto 2017 costituisce il cosiddetto: “Codice del Terzo settore” e regolamenta la nuova disciplina cui saranno soggette le associazioni, riconosciute o non come persone giuridiche, e le fondazioni che svolgono le attività espressamente previste nell’articolo 5 del Decreto. Nel pre-sente lavoro vengono esaminate le disposizioni riguardanti gli organi sociali degli Enti del Terzo Settore (ETS), nonché le modificazioni degli statuti che regolano attualmen-te le associazioni e le fondazioni, le modalità per l’iscrizione e le cause della cancella-zione degli ETS dall’istituendo Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS). Nella parte seconda, che sarà oggetto di successiva pubblicazione, saranno affrontati i temi delle scritture contabili, del bilancio e degli aspetti fiscali degli ETS.
The new Code of the entities of the third sector (Part one) Legislative Decree 3rd July 2017 n. 117, effective from August the 3rd, 2017, is the so-called “Third Sector Code” and regulates the new regulations to which associations, recognized or not as legal persons, will be subject, and foundations that carry out the activities expressly provided for in Article 5 of the Decree. Hereby, the provisions con-cerning the corporate bodies of the Third Sector Entities (ETS) are examined, as well as the modifications of the statutes that currently regulate associations and founda-tions, the procedures for registration and the causes of the cancellation of the ETS from the aforementioned register. In the second part, which will be the subject of sub-sequent publication, the topics of accounting records, financial statements and tax as-pects of the ETS will be addressed.
Sommario:
1. Disposizioni di carattere generale. – 2. Assemblea degli ETS. – 3. Organo di Amministrazione degli ETS: doveri e obblighi. – 4. Conflitto di interessi. – 5. Responsabilità dell'Organo di Amministrazione. – 6. Sanzioni a carico dell'Organo Amministrativo e di terzi. – 7. Denuncia al Tribunale e ai componenti dell'Organo di controllo. – 8. Organo di controllo. – 9. Revisione legale dei conti. – 10. Modifiche statutarie delle associazioni e delle fondazioni. – 11. Iscrizione e cancellazione dal Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS).
1. Disposizioni di carattere generale
La Legge (delega) 6 giugno 2016, n. 106 aveva delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la riforma del così detto Terzo settore, dell'impresa sociale e dell'istituto del 5‰ (cinque per mille dell'IRPEF). La riforma è stata attuata con l'approvazione dei tre seguenti decreti:
– d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, in vigore dal 3 agosto 2017 (G.U. 2/08/2017, n. 179) – Codice del Terzo Settore
– d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112, in vigore dal 20 luglio 2017 (G.U. 19/07/2017 n. 167) – Revisione della Disciplina dell'Impresa Sociale;
– d.lgs. 3 luglio 2017 n. 111, in vigore dal 19 luglio 2017 (G.U. 18/07/2017 n.166) – Disciplina dell'Istituto del cinque per mille dell'IRPEF
Il presente lavoro si prefigge di esaminare ed illustrare le disposizioni contenute nel primo dei citati decreti che, come detto, viene a costituire il “Codice del Terzo Settore”, con il quale si «provvede al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in materia di enti del Terzo settore» (art. 1 del d.lgs. 117/2017).
Prima della riforma in esame, sussistevano variegati regimi normativi, ciascuno con proprie peculiarità, sviluppatisi in maniera caotica, che regolavano la disciplina dei diversi enti no profit che costituivano la realtà del Terzo settore (ad esempio i regimi speciali delle ONLUS, degli organismi di promozione sociale, degli enti di volontariato, delle associazioni sportive dilettantistiche, ecc. …) [1].
L'obiettivo della riforma è quindi anche quello di fornire una disciplina univoca di riferimento per gli enti che intenderanno far parte del nuovo Terzo settore [2].
Al riguardo l'art. 4 del d.lgs. 117/2017, comma 1, individua innanzitutto gli enti del Terzo settore (ETS) nei seguenti organismi:
– Organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici, imprese sociali, incluse le cooperative sociali, reti associative, società di mutuo soccorso, associazioni, riconosciute o non riconosciute, fondazioni e altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante [continua..]