Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

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Novità normative e giurisprudenziali (di Ciro Santoriello)


Concorso fra il reato di bancarotta fraudolenta documentale e di occultamento o distrazione delle scritture contabili di cui all’art. 10 d.lg. n. 74 del 2000 – Secondo la Cassazione “non sussiste violazione del principio del ne bis in idem qualora alla condanna per l’illecito tributario di occultamento o distruzione dei documenti contabili cui all’art. 10 d.lg. n. 74 del 2000 faccia seguito la condanna per bancarotta fraudolenta documentale” (Corte di Cassazione, sez. V, 17 maggio 2017, n. 22215). I reati di occultamento o distruzione dei documenti contabili e di bancarotta fraudolenta documentale si differenziano sotto più profili, essendo diverso il bene giuridico tutelato (interesse fiscale al buon esito della riscossione coattiva da un lato ed interesse della massa dei creditori al soddisfacimento dei propri diritti dall’altro), l’elemento soggettivo (il dolo specifico nel primo caso, il dolo generico per la bancarotta), e richiedendo la fattispecie penal-tributaria l’impossibilità di ricostruire l’ammontare dei redditi o il volume degli affari mentre la bancarotta si concreta in un evento da cui discende la lesione degli interessi dei creditori.

Da revocare le precedenti condanne per il reato di omesso versamento delle ritenute d’acconto – “La nuova fattispecie di reato di cui all’art. 10-bis d.lg. n. 74 del 2000, come modificata dall’art. 7 comma 1 lett. B) d.lg. n. 158 del 2015, che ha elevato ad €. 150.000,00 l’importo delle ritenute certificate non versate, ha determinato l’abolizione parziale del reato commesso in epoca antecedente che aveva ad oggetto somme pari o inferiori a detto importo, con la conseguenza che deve procedersi ad abrogazione delle condanne emesse nella vigenza della precedente disciplina”. Questa la massima della decisione Corte di Cassazione, sez. III, 13 luglio 2017, n. 34362, che ribadisce che in materia di successione di leggi penali, in caso di modifica della norma incriminatrice, per accertare se ricorra o meno abolitio criminis è sufficiente procedere al confronto strutturale tra le fattispecie legali astratte che si succedono nel tempo, atteso che tale confronto permette in maniera autonoma di verificare se l’intervento legislativo posteriore assuma carattere demolitorio di un elemento costitutivo del fatto tipico, alterando così radicalmente la figura di reato, ovvero, non incidendo sulla struttura della stessa, consenta la sopravvivenza di un eventuale spazio comune alle suddette fattispecie.  Bancarotta fraudolenta e distrazione dell’avviamento – La Corte di cassazione si è soffermata sulla possibilità di qualificare l’avviamento commerciale di un’azienda quale oggetto della condotta di distrazione integrante il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale. Ritenuto che tale asset possa essere oggetto di depauperamento, i giudici di legittimità tuttavia escludono la possibilità di distrazione dell’avviamento commerciale quando, contestualmente, non siano oggetto di disposizione anche l’azienda medesima o i fattori aziendali in grado di generare l’avviamento (Corte di Cassazione, sez. V, 28 giugno 2017, n. 31677: “la mancata conservazione dell’avviamento costituisce certamente una lesione della garanzia patrimoniale, frustrando l’inte­resse del ceto creditorio alla potenziale realizzazione di quel plusvalore impresso dal medesimo all’azienda all’atto della liquidazione dell’attivo fallimentare in quanto l’avviamento commerciale rappresenta la capacità di profitto di un’azienda ed il suo valore come il plusvalore dell’azienda avviata, per cui esso non costituisce per l’imprenditore una mera aspettativa di fatto, costituendo, al contrario, un valore dell’azienda che lo incorpora”).  Falso in bilancio e valutazione dei crediti – La permanenza nel bilancio di una società di un credito inesigibile, senza operare la dovuta svalutazione richiesta dai principi contabili che vanno considerati quali criteri tecnici [continua..]

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