UNCITRAL
Una legge modello sulla efficacia delle decisioni relative alle procedure concorsuali. – Come è noto, dal 1966 l’UNCITRAL (United Nations Commission on International Trade Law) ha il compito di rimuovere gli ostacoli nel commercio internazionale attraverso un’opera di modernizzazione e armonizzazione normativa. In materia di insolvenza, tale opera è compiuta mediante l’azione di modelli normativi che gli Stati possono seguire per aggiornare la propria legislazione.
Il primo, importante, risultato di questa opera fu conseguito il 15 dicembre 1997 con l’adozione della Legge Modello sull’insolvenza transfrontaliera: ad essa hanno fatto seguito alcune guide legislative e la codificazione di buone pratiche di portata generale o settoriale.
Nella riunione del 2 luglio 2018, la Commissione ha adottato una legge modello sul riconoscimento e l’esecuzione di decisioni relative alle procedure di insolvenza al fine di «integrare» la legge Modello del 1997, la quale, pur prevedendo una disciplina sul riconoscimento delle decisioni, è essenzialmente rivolta alle decisioni di apertura delle procedure e al coordinamento tra procedure aperte nello Stato in cui il debitore ha il centro degli interessi principali («COMI») e le procedure aperte in altri Stati nei confronti del medesimo debitore.
La nuova legge modello mira a: 1) garantire certezza nella circolazione transfrontaliera delle decisioni relative a una procedura di insolvenza; 2) evitare la duplicazione dei procedimenti in Stati diversi; 3) semplificare e accelerare il riconoscimento; 4) promuovere la collaborazione tra le giurisdizioni coinvolte nella gestione dell’insolvenza; 5) massimizzare, per quanto possibile, il valore degli assets coinvolti.
Di importanza cruciale è stato chiarire che cosa si intende per «sentenza relativa a una procedura di insolvenza» (insolvency-related judgment).
Stando alla definzione contenuta nell’art. 2, si tratta di «a judgment that: (i) a) arises as a consequence of or is materially associated with an insolvency proceeding, whether or not that insolvency proceeding has closed, and b) was issued on or after the commencement of that insolvency proceeding, and (ii) does not include a judgment commencing an insolvency proceeding» (art. 2, lett. d)).
L’altro aspetto di rilievo riguarda il rifiuto del riconoscimento.
A tal proposito, il testo prevede il consueto limite dell’ordine pubblico dello Stato richiesto (art. 7) e introduce nell’art. 14 alcune cause ostative al riconoscimento sulla falsariga di modelli largamente in uso nei sistemi nazionali, in convenzioni internazionali e negli atti dell’Unione Europea dedicati alla cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale. Mette conto segnalare che i tentativi compiuti in altre sedi istituzionali (come la Conferenza [continua..]