Corte di giustizia
Nella sentenza 9 novembre 2017, causa C-641/16, Tünkers France c. Expert France, la Corte ha interpretato su rinvio pregiudiziale della Cour de Cassation francese l’art. 3 del regolamento (CE) n. 1346/2000 del 26 maggio 2000 in un caso di concorrenza sleale correlata alla cessione del ramo d’azienda di una società sottoposta a procedura di insolvenza. Si ricordi che dal 2017 il regolamento n. 1346/2000 è stato sostituito dal regolamento (CE) 2015/848 del 20 maggio 2015 relativo alla stessa materia.
I fatti riguardavano una società di diritto tedesco operante nel settore della fabbricazione di materiali per l’industria automobilistica, la cui distribuzione avveniva, tra l’altro, in Francia attraverso una società di diritto francese.
Tale società diffuse tra i clienti della originaria società di distribuzione del materiale automobilistico la notizia di aver acquisito, per effetto della cessione del ramo di attività, l’esclusiva nella distribuzione. L’originaria società di distribuzione promosse nei suoi riguardi dinanzi al Tribunal du commerce di Parigi un’azione di responsabilità per atti di concorrenza sleale. L’azione fu portata dinanzi al foro francese in base al regolamento (CE) n. 44/2001 del 22 dicembre 2000 concernente la competenza giurisdizionale e l’efficacia delle decisioni in materia civile e commerciale (sostituito dal 2015 dal regolamento (UE) n. 1215/2012 del 12 dicembre 2012 relativo alla stessa materia).
La convenuta eccepì al riguardo il difetto di giurisdizione del Tribunale di Parigi sostenendo che un’azione del genere rientrasse, nel caso di specie, nella vis attractiva del foro tedesco per effetto dell’art. 3, par. 1, del regolamento (CE) n. 1346/2000.
L’eccezione fu respinta, anche in grado d’appello. E, una volta investita della questione, la Cassazione francese decise di sottoporla alla Corte di giustizia tramite il rinvio pregiudiziale di cui all’art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
Ricordando che l’art. 1, par. 2, lett. b) del regolamento (CE) n. 44/2001 esclude dall’ambito di applicazione dello stesso regolamento la materia «fallimentare», che tale esclusione riguarda, in particolare, le azioni strettamente connesse a – o derivanti da – una procedura di insolvenza, e che il regolamento (CE) n. 1346/2000 si applica negli spazi lasciati aperti dal regolamento (CE) n. 44/2001, la Corte di giustizia ha affermato che l’azione di responsabilità intentata nel caso di specie contro il cessionario di un ramo di attività non rientra nelle competenze del foro «fallimentare».
La Corte ritiene che un’azione del genere sia priva dei caratteri della stretta derivazione da – e della stretta [continua..]