Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

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Nomina e revoca diretta degli amministratori dopo il T.U. sulle società partecipate (di Katrin Martucci)


Lo scritto ricostruisce criticamente i diversi orientamenti della giurisprudenza teorica e pratica sulla nomina e revoca diretta degli amministratori ed esamina le problematiche connesse all’applicazione delle recenti norme previste nel Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.

The appointment and removal of directors by public authorities after the consolidated act on state-owned companies

This paper analysis how commentators and courts theorize and apply the regime concerning the appointment and removal of state-owned companies’ directors by public authorities and examines the issues related to the application of the recent rules contained in the consolidated act on state-owned companies.

Sommario 1. La disciplina codicistica. – 2. Gli orientamenti della giurisprudenza teorica e pratica. – 3. (segue). La giurisprudenza più recente. – 4. Gli interessi posti a fondamento della polemica. – 5. “Pubblico” e “privato” nel recente T.U. in materia di società partecipate. Il reclutamento assembleare degli amministratori. – 6. (segue). La nomina e revoca diretta degli amministratori. 1. La disciplina codicistica Lo speciale regime della nomina e revoca “diretta” (o extra-assembleare) degli amministratori di “società pubbliche” si attinge, tutt’oggi – seppure non più integralmente, a seguito della recente emanazione del “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” [1] – dalla disciplina del codice civile, ove, con riferimento alle società “con partecipazione dello Stato o di enti pubblici” che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, è previsto che lo statuto possa “ad essi conferire la facoltà di nominare un numero di amministratori … proporzionale al capitale sociale” (art. 2449, comma 1) [2]. L’incidenza che la presenza del socio pubblico nella compagine sociale è in grado di esplicare sulla composizione dell’ufficio di amministrazione della società in virtù di tale previsione normativa è stata mitigata a seguito delle censure che in sede comunitaria sono state formulate con riguardo all’originario disposto di tale norma [3]: il riconoscimento di poteri “più che proporzionali” in favore del socio pubblico rispetto alla partecipazione da lui detenuta [4]) – e, più in generale, il riconoscimento di “poteri speciali” in favore dell’azionista pubblico – è stato ritenuto, infatti, dal Giudice comunitario lesivo del principio della parità di trattamento degli azionisti e, con esso, della libertà di circolazione dei capitali [5]. Principi, questi, che già avevano portato all’abrogazione dell’art. 2450 c.c., il quale, nel prevedere che allo Stato, o ad altro ente pubblico, potesse essere riconosciuto il diritto di nominare uno o più amministratori, dalla partecipazione del medesimo nella società consentiva del tutto di prescindere [6]. Vero è – a prescindere, in questa sede, dal silenzio della norma in merito alla partecipazione del socio pubblico-titolare di poteri di nomina diretta al reclutamento assembleare dei restanti componenti dell’ufficio amministrativo della società [7] – che l’odierna previsione dell’art. 2449 c.c. non pone comunque, come è stato rilevato, la norma al ripario da eventuali ulteriori censure comunitarie, avuto riguardo, in particolare, all’ipotesi in [continua..]

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