Lo scritto analizza la sentenza 4 marzo 2014 della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo nei suoi vari profili e dedica particolare attenzione al contenuto e alle conseguenze del principio ne bis in idem alla luce degli orientamenti della Corte.
Con la sentenza della seconda sezione 4 marzo 2014, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU) ha condannato l'Italia al risarcimento dei danni a favore dell'avv. Grande Stevens e del dott. Gabetti, per essere stati violati, da parte dello Stato Italiano, l'art. 6 della Convenzione e l'art. 4 del protocollo n. 7 (protocollo firmato a Strasburgo il 22 novembre 1984). Gli stessi erano stati condannati con provvedimento 9 febbraio 2007 della CONSOB a sanzioni amministrative pecuniarie ed alla sanzione accessoria del divieto di assumere incarichi di amministrazione ex art. 187 ter punto 1 del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (TUF) per manipolazione di mercato (provvedimento poi riformato nel solo quantum dalla Corte d'Appello di Torino con la pronuncia del 23 gennaio 2008, la cui impugnazione venne rigettata dalla Corte di Cassazione in data 23 giugno 2009, con conseguente definitività del provvedimento). Per gli stessi fatti era stata esercitata azione penale dalla procura di Torino per il reato previsto dall'art. 185 punto 1 dello stesso decreto legislativo; il procedimento portava ad una condanna del Tribunale di Torino, riformata dalla Corte d'Appello, pronuncia cassata dalla suprema Corte con rinvio alla stessa Corte con nuova condanna. In pendenza di ricorso per Cassazione, l'avv. Grande Stevens ed il dott. Gabetti si erano rivolti alla Corte di Strasburgo. La pronuncia di particolare spessore per la varietà e l'approfondimento degli argomenti può così essere riassunta nei considerata più importanti: 1) Si è esclusa l'abusività del ricorso, ricordando che ricorre abusività, ai sensi dell'art. 47, punto 6 del regolamento della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, quando un ricorso venga fondato scientemente su fatti interamente inventati (Rehak c. Repubblica Ceca n. 67208/2001) o se il ricorrente ha sottaciuto informazioni essenziali su fatti di causa ai fini di indurre la Corte in errore (Huttner c. Germania n.23130/2014). 2) Carattere sostanzialmente penale della sanzione amministrativa di cui all'art. 187 ter d.lgs. 58/1998 sulla base dei criteri Engel (Engel c. Paesi Bassi 8 giugno 1976): la qualificazione giuridica della misura in causa nel diritto interno, la natura della stessa, la natura e la severità della sanzione e ciò in relazione alla sanzione non materialmente irrogata ma a quella che poteva essere comminata. 3) Violazione dell'art. 6 della Convenzione per quanto riguarda le facoltà offerte dal procedimento avanti alla CONSOB alla difesa. 4) Sottolineatura del fatto che nel procedimento CONSOB funzioni di indagine e funzioni di giudizio siano svolte di fatto dalla stessa istituzione in contrasto con l'art. 6 della Convenzione (Piersack c. Belgio 1° ottobre 1982 – si pensi al procedimento penale pretorile italiano ante codice 1989). 5) Affermazione del fatto che in qualunque procedimento giudiziario, qualora venga [continua..]