L’Autore esamina le novità previste dall’art. 4 del d.l. n. 3 del 25 gennaio 2015, focalizzandosi in particolare sull’introduzione della categoria delle piccole e medie imprese innovative e sulle modifiche apportate alla disciplina della startup innovativa.
1. La definizione di PMI innovativa e il richiamo alla normativa europea Il decreto legge n. 3 entrato in vigore in data 25 gennaio 2015 (anche noto come “Decreto Investment Compact”) ha introdotto nel nostro ordinamento una serie di misure tese al rilancio dell’imprendotoria e, più in generale, dell’economia nazionale. Tra queste misure si segnala in particolare la previsione di una nuova figura di impresa: la piccola e media impresa innovativa (PMI innovativa) (). L’art. 4 del d.l. 3/2015 ha infatti previsto che all’art. 1 del d.lgs. 58/1998 (T.U.F.) sia inserito un nuovo comma, il 5-undecies, che definisce che cosa debba intendersi per PMI innovativa e stabilisce i requisiti che un’impresa deve possedere per potere essere ritenuta tale e dunque beneficiare delle agevolazioni che di seguito si illustreranno. In particolare, per piccole e medie imprese innovative “si intendono le PMI, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE” (), che siano in possesso di taluni requisiti puntualmente elencati dallo stesso art. 4. Prima di procedere alla loro disamina, pare opportuno illustrare quanto previsto dalla Raccomandazione 2003/361/CE. L’art. 1 dell’Allegato alla Raccomandazione afferma che ai fini dello stesso Regolamento: “[s]i considera impresa ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un’attività economica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un’attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitino un’attività economica”. Il successivo art. 2 stabilisce invece la soglia finanziaria entro la quale si collocano le piccole e medie imprese, prevedendo che “1. [l]a categoria delle microimprese delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro”. La stessa disposizione traccia poi i confini di ognuna delle suddette entità, attraverso l’indicazione puntuale di quelli della piccola impresa e della microimpresa (con la conseguenza che tutte le altre dovranno considerarsi medie imprese). A questo proposito: “2. […] si definisce piccola impresa un’impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro”; 3. […] si definisce microimpresa un’impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro”. L’articolo 3 della Raccomandazione specifica invece quali sono i tipi di imprese [continua..]